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Sez. 2, Sentenza n. 4023 del 02/05/1996 (Rv. 497329 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - RISCALDAMENTO (TERMOSIFONE) | Tratto di pertinenza dell'appartamento di proprietà esclusiva - Innovazioni - Divieto.
Stato
decisa il 1996-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497329-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - RISCALDAMENTO (TERMOSIFONE)

Il condomino di un edificio non può operare, ostandovi gli artt. 1102 e 1120 cod. civ., innovazioni sul tratto di pertinenza del proprio appartamento dell'impianto comune di riscaldamento (nella specie: interrompendo il percorso delle tubature) in guisa da impedire l'utilizzazione dell'impianto da parte degli altri condomini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)