Sez. 2, Sentenza n. 25490 del 20/10/2008 (Rv. 605220 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - ASSOLUTA | Alienazione di un bene - Diversità rispetto all'atto soggetto a revocatoria - Sottrazione alla garanzia generica dei creditori - Sufficienza - Esclusione - Prova specifica dell'apparenza dell'alienazione - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - ASSOLUTA
In considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2740
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)