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Sez. L, Sentenza n. 1586 del 03/03/1983 (Rv. 426421 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - CALCOLO - COMPENSO PER IL LAVORO PRESTATO OLTRE IL NORMALE ORARIO PREVISTO DAI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426421-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - CALCOLO - COMPENSO PER IL LAVORO PRESTATO OLTRE IL NORMALE ORARIO PREVISTO DAI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI - ESCLUSIONE - LIMITI.*

In tema di trattamento di quiescenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, la retribuzione pensionabile, dopo l'entrata in vigore della legge 29 ottobre 1971 n. 889 ed a norma del combinato disposto degli artt. 5 e 17 della legge medesima, non comprende il compenso per il lavoro prestato oltre il normale orario previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali, mentre la circostanza che tale lavoro venga effettuato con continuità per esigenze normali di servizio, secondo turni prestabiliti, può spiegare Rilevanza, ai fini dell'inclusione del compenso stesso in detta base pensionabile, solo in presenza di contratti collettivi aziendali che lo considerino compreso nel normale orario di lavoro, in deroga ai contratti nazionali. (Conf 1271/83, mass n 426055; (Conf 6286/81, mass n 417086; (Conf 6254/81, mass n 417066).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)