Sez. 1, Sentenza n. 16277 del 28/04/2006 Cc. (dep. 11/05/2006) Rv. 234300 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO | Udienza di convalida - Istanza di differimento avanzata dal difensore di fiducia - Omessa pronuncia del giudice - Legittimità - Ragioni.
DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO
In tema di convalida dell'arresto, il giudice non è tenuto a pronunciarsi sull'istanza di differimento dell'udienza avanzata dal difensore di fiducia, stante il carattere d'urgenza della procedura di convalida, la quale postula la presenza necessaria del difensore dell'arrestato, ma non necessariamente quella del difensore di fiducia; ciò è desumibile dal disposto dell'art. 391, comma secondo, cod.proc.pen., che prevede che il giudice prosegua comunque l'udienza di convalida in caso di mancata reperibilità od assenza del difensore di fiducia dell'arrestato, nominando un difensore di ufficio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)