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Disciplina della pesca marittima

Testo in vigore al

Art. 22 Nomina di agenti giurati per la vigilanza

1. Le Amministrazioni regionali e provinciali e chiunque vi ha interesse possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.

2. Gli agenti debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina e' approvata dal prefetto, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo.

Art. 23 Ispezioni alle navi ed ai luoghi di deposito

1. Gli incaricati della vigilanza sulla pesca marittima possono in ogni momento visitare le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita ed i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca.

Art. 24 Pene per le contravvenzioni

1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dal precedente articolo 15, lettere a), b), c) e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire 300.000.

2. E' punito con l'ammenda fino a lire 50 mila chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

3. E' punito con l'ammenda fino a lire 100 mila chiunque cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici; alla stessa pena suggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso. Con la stessa pena e' punito altresi' chi viola le norme stabilite dal regolamento per l'esercizio della pesca subacquea.

4. E' punito con l'arresto e con l'ammenda fino a lire 100 mila, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque non consente o impedisce l'ispezione, da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente art. 23.

Art. 25 Pene per i delitti

1. Chiunque violi le disposizioni del precedente articolo 15, lettere d), e), f) e' punito con la reclusione fino a due anni o con lo multa fino, a lire un milione, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.

Art. 26 Pene accessorie

1. La condanna per i delitti e le contravvenzioni previsti e puniti dalla presente legge, comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

  1. a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera f) dell'articolo 15;

  2. b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite negli articoli 15 e seguenti della presente legge;

  3. c) la sospensione della validita' del permesso di pesca per un periodo non superiore a mesi due, aumentabile fino ad un anno in caso di recidiva.
    La sospensione del permesso inibisce l'uso per la pesca della, nave o del galleggiante, e dei relativi arredi ed attrezzi, con il quale e' stato commesso il reato; qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commesso il precedente reato, la sospensione si applica in egual misura ad entrambi;

  4. d) l'interdizione di esercitare la pesca marittima in qualunque forma, anche alle dipendenze altrui, da un minimo di quindici giorni ad un massimo di due mesi, ovvero fino ad un anno in caso di recidiva. L'interdizione all'esercizio della pesca e' annotata nel registro dei pescatori marittimi di cui al precedente articolo 9;

  5. e) l'obbligo di rimettere in pristino entro un termine prestabilito le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati.

Art. 28 Sfruttamento alusivo di banco di corallo

1. Chiunque sfrutta un banco di corallo soggetto al diritto esclusivo di sfruttamento previsto dall'articolo 16, senza il consenso del titolare del diritto, e' punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a lire un milione.

Art. 29 Risarcimento del danno

1. Per i reati previsti dalla presente legge lo Stato, la persona del Ministro per la marina mercantile, puo' costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale.

Art. 30 Responsabilita' civile

1. L'armatore e l'imprenditore di pesca sono solidamente e civilmente responsabili per le multe e le ammende inflitte ai loro ausiliari e dipendenti per reati commessi nell'esercizio della pesca marittima.

Art. 32 Potere del Ministro per la marina mercantile

1. Il Ministro per la marina mercantile puo', con suo decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa.

Art. 33 Disposizioni transitorie

1. I regolamenti di cui alla presente legge dovranno essere emanati entro sei mesi dalla sua pubblicazione.

2. Le disposizioni della presente legge, che richiedono per la loro applicazione l'emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norme non saranno emanate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 luglio 1965
SARAGAT
MORO - SPAGNOLLI - REALE - COLOMBO - GUI - FERRARI AGGRADI - DELLE FAVE
Visto, il Guardasigilli: REALE