Sez. 1, Sentenza n. 1123 del 06/02/1997 (Rv. 502245 - 01)
FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA | Fideiussione a favore di un istituto di credito - Condizioni patrimoniali del debitore principale - Mutamento - Autorizzazione per nuove concessioni di credito - Dispensa - Clausola relativa - Effetti - Esonero della Banca dal rispetto delle regole di prudenza, ed emissione dei controlli e cautele atti a ridurre il rischio di insolvenza del debitore - Esclusione.
FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA
In tema di fideiussione prestata in favore di un istituto di credito, la clausola del contratto, con cui il garante dispensi la banca dall'onere di conseguire specifica autorizzazione per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale (art. 1956 cod. civ.), non esonera la medesima banca dal dovere - stabilito in via generale dall'art. 1375 cod. civ. - di eseguire il contratto secondo buona fede, da intendersi come impegno di collaborazione e di salvaguardia degli interessi dell'altra parte del contratto, operante al di là delle specifiche previsioni negoziali e non derogabile dalla volontà privata. Ne consegue che le nuove concessioni di credito non possono essere effettuate dalla banca tralasciando ogni più elementare regola di prudenza ed omettendo quei controlli e quelle cautele che, in materia di esercizio dell'attività creditizia, sono richiesti al fine di ridurre il rischio dell'insolvenza del debitore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1956
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)