diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3038 del 08/02/2011 (Rv. 616044 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Del personale con funzioni direttive - Configurabilità - Condizioni - Accertamento relativo - Criteri - Giudici con funzioni di merito - Devoluzione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616044-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

I funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario se la prestazione, per la sua durata, superi - secondo un accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato - il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa ed usurante. (Nella specie, due dipendenti con funzioni direttive di una società di costruzioni avevano dedotto di aver protratto la loro attività lavorativa fino alle ore serali, con spostamenti frequenti su tutto il territorio nazionale e anche all'estero; la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto adeguata la motivazione della corte territoriale, che aveva escluso che tali attività superassero il limite della ragionevolezza in relazione alla tutela della salute e dell'integrità fisiopsichica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)