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Sez. 1 - , Ordinanza n. 11928 del 05/05/2023 (Rv. 667916 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - EVIZIONE | Vendita in sede fallimentare - Evizione parziale - Pregiudizio subito dall'aggiudicatario - Insinuazione al passivo del credito risarcitorio - Pregiudizio subito dal terzo acquirente – Ripetizione del prezzo ex art. 2921 c.c. applicato analogicamente. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITA' DELLO STATO PASSIVO - In genere.
Stato
decisa il 2023-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667916-01

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - EVIZIONE

L'aggiudicatario di un bene oggetto di vendita fallimentare, che ne subisca l'evizione parziale, è legittimato a far valere nella medesima sede, mediante insinuazione al passivo, il credito risarcitorio correlato al pregiudizio subito; per converso il terzo che abbia acquistato dall'aggiudicatario il medesimo bene su cui ricade l'evizione in parola è tutelato attraverso l'istituto della ripetizione del prezzo previsto dall'art. 2921 c.c., applicato in via analogica.

Cod. Civ. art. 1484, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1480, Cod. Civ. art. 1479, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2921

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)