Sez. 1 - , Ordinanza n. 13887 del 19/05/2023 (Rv. 667911 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE | Interpretazione della sentenza - Criteri - Assenza di una disposizione positiva - Utilizzo di regole sue proprie tratte dall’art. 12 prel. e dagli artt. 1362 e ss. c.c..
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE
In tema di interpretazione della sentenza, mancando una disposizione positiva, può ricorrersi, quanto al dispositivo, alle regole dettate per l'interpretazione della legge con l'art. 12 preleggi, contenendo esso un comando idoneo al giudicato, e, quanto alla parte costituente documento, ai canoni di interpretazione riassunti dagli artt. 1362 ss. c.c., il che implica che l'interpretazione del testo giurisdizionale debba seguire regole sue proprie, le quali, se sovente coincidono con gli evocati precetti contenuti nell'art. 12 preleggi e negli artt. 1362 e ss., trovano la loro essenziale – ed a questo punto diretta – ispirazione nei canoni della logica formale generale, che pure quelle norme informano.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)