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Sez. 5, Sentenza n. 5750 del 02/04/1981 Ud. (dep. 08/06/1981) Rv. 149307 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - ESISTENZA DI UNA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO - OBBLIGO DI IMMEDIATA DECLARATORIA - PROVA DELL'INNOCENZA DELL'IMPUTATO - OBBLIGO DI ASSOLUZIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149307-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - ESISTENZA DI UNA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO - OBBLIGO DI IMMEDIATA DECLARATORIA - PROVA DELL'INNOCENZA DELL'IMPUTATO - OBBLIGO DI ASSOLUZIONE.*

Nel giudizio di decreto penale, anche in caso di mancata comparizione dell'opponente all'udienza fissata per il dibattimento, il pretore, in applicazione dell'art. 152 cod. proc. pen., è tenuto alla immediata declaratoria delle cause di Estinzione del reato risultanti dagli Atti processuali ed ha l'Obbligo di assolvere l'imputato quando risulti manifesta l'innocenza del medesimo. (Conf. 723, mass. N. 145651).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)