Sez. 5 - , Sentenza n. 998 del 14/01/2022 (Rv. 663611 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE | Cartella esattoriale notificata al socio senza previa escussione della società - Impugnazione - Eccezione di violazione del "beneficium excussionis" - Ammissibilità - Società in concordato preventivo - Rilevanza - Limiti.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE
In tema di riscossione delle imposte nei confronti delle società di persone, a fronte della notifica della cartella di pagamento al socio illimitatamente responsabile per debito della società, l'ammissione della società debitrice del tributo alla procedura di concordato preventivo non costituisce, di per sé, prova dell'insufficienza del patrimonio sociale, tale da giustificare l'esecuzione nei confronti del socio che ha eccepito il "beneficium excussionis", essendo necessario che sia offerta la prova dell'impossibilità del soddisfacimento sul patrimonio sociale mediante la procedura concorsuale.
Cod. Civ. art. 2313, Cod. Civ. art. 2304, Cod. Civ. art. 2315
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)