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Sez. 2 - , Ordinanza n. 29560 del 25/10/2023 (Rv. 669206 - 01)

DEMANIO - INIZIO, MODIFICAZIONI E CESSAZIONE DELLA DEMANIALITA' - CESSAZIONE (SCLASSIFICAZIONE) | Beni pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile - Perdita del loro carattere - Declassificazione tacita - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669206-01

DEMANIO - INIZIO, MODIFICAZIONI E CESSAZIONE DELLA DEMANIALITA' - CESSAZIONE (SCLASSIFICAZIONE)

I beni pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile, la cui destinazione all'uso pubblico deriva da una determinazione legislativa, non perdono il loro carattere per declassificazione tacita dovuta alla semplice circostanza della sospensione dell'uso per lunghissimo tempo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva qualificato patrimonio indisponibile l'area, inizialmente appartenuta all'ente Opera Nazionale Maternità e Infanzia, vincolata dalla legge, che aveva trasferito il detto patrimonio al comune, allo svolgimento di funzioni relative agli asili nido e ai consultori comunali).

Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Civ. art. 830 CORTE COST., Cod. Civ. art. 928, Cod. Civ. art. 1158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)