Sez. 3, Sentenza n. 490 del 15/01/2003 (Rv. 559743 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - REGRESSO | Danneggiante evocato in giudizio dal danneggiato - Chiamata in causa del corresponsabile ai fini dell'esercizio del regresso per il caso di condanna - Ammissibilità - Conseguenze - Recupero della quota riconosciuta al danneggiante nei confronti del corresponsabile - Condizioni - Avvenuto pagamento dell'intero debito - Necessità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - REGRESSO
In materia di responsabilità civile, la parte evocata in giudizio per il risarcimento del danno può chiamare in causa altro corresponsabile al fine di esercitare il regresso contro di questi, per il caso di esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato. In tale ipotesi, peraltro, il coobbligato solidale condannato a pagare l'intero al danneggiato può recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro obbligato solo dopo il pagamento da parte sua dell'intero debito, operando in tale caso l'estinzione dell'obbligazione come condizione non dell'azione cognitiva di regresso bensì dell'azione esecutiva contro l'altro obbligato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)