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Sez. 2, Sentenza n. 15203 del 11/07/2011 (Rv. 618648 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE | Uso promiscuo - Modifica delle condizioni di godimento del bene comune - Condizioni Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618648-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE

In tema di comunione, il criterio dell'uso promiscuo della cosa comune, desumibile dall'art. 1102 cod. civ., richiede che ciascun partecipante abbia il diritto di utilizzare la cosa comune come può e non in qualunque modo voglia, atteso il duplice limite derivante dal rispetto della destinazione della cosa e della pari facoltà di godimento degli altri comunisti. Ne consegue che, ove il godimento pregresso non sia possibile per uno dei partecipanti a causa del mutamento elettivo delle sue condizioni personali, questi non può esigere nei confronti degli altri una diversa utilizzazione della cosa comune, avendo il singolo condomino l'onere di conformare ai limiti anche quantitativi del bene le proprie aspettative di utilizzo. (Nella specie, la richiesta di modifica dell'utilizzazione di uno spazio comune destinato a parcheggio condominiale era stata dettata esclusivamente dal sopravvenuto aumento di dimensioni dell'autovettura del ricorrente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)