Sez. 2, Sentenza n. 15693 del 08/01/2016 Cc. (dep. 14/04/2016) Rv. 266441 - 01
IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - MOTIVI NUOVI | Misure cautelari personali - Ricorso per cassazione - Motivi nuovo o aggiunti ex art. 311, comma quarto, cod. proc. pen. - Riferimento ai motivi di cui al ricorso principale - Necessità - Ragioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - MOTIVI NUOVI
In tema di impugnazioni, il principio generale concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro provvedimenti "de libertate", e l'unica diversità rispetto alla ordinaria disciplina attiene al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza ma è spostato all'inizio della discussione; ne consegue che al ricorrente è inibito dedurre con i motivi nuovi una violazione di legge - nella specie, l'art. 627, comma terzo, cod. proc. pen. - non dedotta nel ricorso originario.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)