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Sez. 2, Sentenza n. 1773 del 06/07/1966 (Rv. 323457 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DOCUMENTI RIGUARDANTI LA NULLITA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NOZIONE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI ATTINENTI AL DIFETTO DI RAPPRESENTANZA DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI MERITO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323457-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DOCUMENTI RIGUARDANTI LA NULLITA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NOZIONE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI ATTINENTI AL DIFETTO DI RAPPRESENTANZA DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI MERITO - ESCLUSIONE.*

La nullita della sentenza, alla quale fa riferimento l'art 372 cod proc civ per consentire la produzione di documenti ad essa relativi nel giudizio di Cassazione, attiene alla Mancanza dei requisiti formali della sentenza stessa (art 132 n 5, 156, 141 e 360 n 4 cod civ) e non alle irregolarita del procedimento che possono ripercuotersi sulla sentenza. Pertanto, non e ammessa la produzione in Cassazione di nuovi documenti attinenti al difetto di rappresentanza delle parti nelle fasi di merito, sotto il profilo che tale aspetto involga la nullita della sentenza impugnata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)