Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento
Testo in vigore al
Art. 4
1. Le scuole di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento hanno carattere statale.
2. I titoli di studio conseguiti nelle predette scuole sono validi a tutti gli effetti.
Art. 5
1. All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di istruzione secondaria, nonche' dei corsi finalizzati al rilascio dei titoli di studio, provvede la provincia in base a piani da essa predisposti, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione per quanto attiene agli oneri per il personale a carico dello Stato e alle conseguenti variazioni degli organici delle scuole di istruzione elementare e secondaria.
2. I piani di cui al comma 1 comprendono anche la soppressione, la trasformazione e il trasferimento delle scuole esistenti, per una migliore distribuzione delle scuole nel territorio provinciale, nonche' l'attuazione di provvedimenti legislativi della provincia in ordine all'organizzazione e al funzionamento delle scuole ed istituti di istruzione.
3. I competenti organi statali dispongono le variazioni degli organici ed ogni altro provvedimento che innovi circa l'utilizzazione del personale insegnante, in relazione ai provvedimenti conseguenti all'intesa di cui al comma 1.
4. Lo Stato assicura alle scuole della provincia una disponibilita' complessiva di personale insegnante che tenga conto, oltre che della popolazione scolastica, di tutte le condizioni territoriali e socio-economiche che possono rendere localmente difficile il raggruppamento degli alunni.
Art. 6
1. La vigilanza sugli istituti dotati di personalita' giuridica, per la parte relativa alla gestione di fondi erogati a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la retribuzione del personale direttivo e docente, e' esercitata nei modi previsti dalle vigenti disposizioni.
Art. 7
1. Il progetto di modifica dei programmi d'insegnamento e di esame, ivi comprese l'introduzione di nuovi insegnamenti e la modifica degli orari di insegnamento, e' comunicato al Ministero della pubblica istruzione per il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione previsto dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine il Consiglio nazionale e' integrato da un rappresentante della provincia.
2. La provincia adotta le modifiche dei programmi d'insegnamento e di esame con propria legge.
3. La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi di insegnamento di cui al comma 1, degli studenti provenienti dalle altre scuole del territorio nazionale.
4. Al maggior fabbisogno di personale docente eventualmente derivante dalle modifiche di cui al presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione provvede, nell'ambito dell'intesa di cui all'art. 5, non oltre l'anno scolastico che inizia nell'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 2.
Art. 8
1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione, e sono comunicate al predetto Ministero in tempo utile per la nomina delle commissioni d'esame.
Art. 9
1. La provincia adotta i provvedimenti di cui agli articoli 3, commi terzo e quinto, e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, previa intesa con il Ministero della pubblica istruzione e fatti salvi i provvedimenti di competenza dello Stato concernenti l'utilizzazione del personale docente.
Art. 10
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, la provincia di Trento esercita le attribuzioni demandate ad organi centrali e periferici dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 1.
2. In relazione alle competenze ad essa attribuite dallo Statuto, si intendono riferite alla provincia le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 aventi riguardo alle regioni.
3. In caso di modificazione con legge provinciale della disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la provincia deve rispettare i principi in essa stabiliti. Resta ferma la competenza primaria della provincia in materia di scuola materna.
4. Il consiglio scolastico provinciale di Trento, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole, sui programmi ed orari di insegnamento, sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.
Art. 11
1. Per la provincia di Trento il Ministro della pubblica istruzione nomina, su proposta della giunta provinciale di Trento, un sovrintendente scolastico, scelto tra i dirigenti dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con qualifica non inferiore a dirigente superiore, tra il personale della carriera direttiva dell'amministrazione provinciale con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata e tra il personale docente universitario di ruolo, il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole della provincia.
2. La nomina ha durata quinquennale ed e' rinnovabile.
3. Per il personale di cui al comma 1, la nomina e' disposta previo collocamento fuori ruolo, anche se non provvisto dalle disposizioni che regolano il rispettivo stato giuridico, con le modalita' indicate dalle disposizioni vigenti nei singoli ordinamenti.
Art. 12
1. Il sovrintendente scolastico esercita le attribuzioni in materia di istruzione elementare e secondaria di cui all'art. 1, che le vigenti disposizioni conferiscono ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali. La provincia puo' attribuire al sovrintendente scolastico funzioni rientranti in altre materie di propria competenza.
2. Nei confronti del personale statale di ruolo e non di ruolo di cui all'art. 2, comma 1, il sovrintendente esercita altresi' le attribuzioni che sono deferite dalle leggi dello Stato ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali.
3. I ricorsi proposti dal personale statale di cui al comma 2 avverso provvedimenti non definitivi adottati dal sovrintendente sono decisi dal Ministro della pubblica istruzione in conformita' alle disposizioni vigenti.
4. La provincia puo' attribuire al sovrintendente scolastico, per il periodo di durata dell'incarico, una indennita' di funzione non pensionabile.
Art. 13
1. Nell'esercizio delle proprie competenze nella materia disciplinata dal titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, la provincia istituisce un istituto di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi.
2. Per l'utilizzazione di personale della scuola nell'istituto di cui al comma 1, lo Stato provvede ai sensi dell'art. 16, commi secondo, terzo, quinto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, per un numero di unita' di comando da stabilire d'intesa con la provincia ai sensi dell'art. 5.
Art. 14
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 DICEMBRE 1993, N. 592
Art. 15
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 2, il consorzio tra lo Stato e la provincia di Trento per il funzionamento dell'istituto agrario provinciale di San Michele all'Adige, costituito con regio decreto 28 luglio 1926, n. 1415, e' disciolto. Sino alla predetta data e' prorogata la durata in carica degli organi del consorzio.
2. La provincia di Trento, nell'esercizio delle competenze ad essa spettanti ai sensi dello statuto, provvede con legge, da emanarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in ordine all'organizzazione ed al funzionamento dell'Istituto.
3. La stessa legge provinciale regola lo stato del personale in servizio, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita, nonche' la destinazione dei beni gia' appartenenti al consorzio.
Art. 16
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge provinciale che istituisce l'ufficio del sovrintendente scolastico, passa alle dipendenze della provincia di Trento il seguente personale statale in servizio nella provincia sempre che non chieda, nel termine stabilito dalla predetta legge provinciale, di rimanere alle dipendenze dello Stato:
a) il personale amministrativo appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, con esclusione del provveditore agli studi;
b) il personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado;
c) il personale docente collocato permanentemente fuori ruolo ai sensi della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e il personale docente mantenuto ad esaurimento ai sensi dell'art. 63, quarto comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, presso il provveditorato agli studi di Trento.
2. In relazione alle unita' di personale di cui alla lettera a) del comma 1, che passa alle dipendenze della provincia, vengono soppressi altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza.
3. I ruoli del personale non docente statale della scuola della provincia di Trento sono soppressi.
4. Il personale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 che rimane alle dipendenze dello Stato puo', a domanda, essere assegnato, anche in soprannumero, ad uffici o scuole di altra provincia, oppure essere utilizzato negli uffici amministrativi dell'Universita' di Trento e in uffici di altre amministrazioni statali situati in provincia di Trento, previo collocamento fuori ruolo.
5. Il personale di cui alla lettera c) del comma 1 che rimane alle dipendenze dello Stato e' restituito all'insegnamento ed assegnato, a domanda, anche in soprannumero, alle scuole del comune nel quale presta servizio.
6. Il personale che passa alle dipendenze della provincia e' collocato nel corrispondente livello retributivo del ruolo organico dell'amministrazione provinciale ed inquadrato nella rispettiva qualifica funzionale. Ad esso si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inserito. Il servizio prestato nel ruolo di provenienza e' valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.
7. Fino a quando non sara' istituito con legge provinciale l'ufficio del sovrintendente scolastico e non sara' nominato il sovrintendente, il provveditorato agli studi continuera' a svolgere, anche per conto della provincia, le attribuzioni ad esso demandate dalle norme in vigore. A seguito della nomina del sovrintendente, il provveditorato agli studi di Trento e' soppresso.
Art. 17
1. Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge provinciale, anche in ordine alle modalita' di inquadramento del personale che e' trasferito ai sensi del comma 2, gli enti e gli istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale indicati nell'art. 1 continuano ad esercitare le proprie attribuzioni ed i relativi programmi di attivita' devono essere preventivamente approvati dalla provincia.
2. Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo in provincia di Trento ed addetto alle attivita' che cessano, e' trasferito, previo consenso, alla provincia di Trento, conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili costituenti le strutture delle suddette sedi periferiche di tali enti sono trasferiti al patrimonio della provincia di Trento.
3. I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alla provincia del patrimonio degli enti, nonche' il trasferimento del personale, sono adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la provincia di Trento, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 1.
Art. 18
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto la provincia di Trento succede nei diritti ed obblighi inerenti ai beni mobili di proprieta' dello Stato nel provveditorato agli studi e nelle scuole della provincia stessa.
2. La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonche' dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, e' fatta constare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a cio' delegati rispettivamente dal Ministero della pubblica istruzione e dalla provincia.
Art. 19
1. La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni prima della data di trasferimento alla provincia di Trento delle funzioni amministrative contemplate dal presente decreto rimane di competenza degli organi dello Stato.
Rimane parimenti di competenza dei medesimi organi, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla suddetta provincia, qualora l'impegno relativo alla prima annualita' abbia fatto carico ad esercizi anteriori al detto trasferimento.
2. Resta altresi', sino alla data del 31 dicembre, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.
Art. 20
1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvedono a consegnare, con elenchi descrittivi, alla provincia di Trento gli atti degli uffici centrali concernenti le funzioni trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dall'art. 19 e per quelli relativi a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette funzioni.
Art. 21
1. L'applicazione nella provincia di Trento dell'art. 9, comma 2, dell'accordo di modificazioni del Concordato lateranense, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dell'intesa stipulata tra il Ministro della pubblica istruzione ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, non pregiudica, ai sensi del punto 5, lettera c), del protocollo addizionale in data 18 febbraio 1984 al predetto accordo, il regime vigente in detta provincia per l'insegnamento della religione cattolica cosi' come previsto nei successivi commi.
2. Nella provincia di Trento, pertanto, l'insegnamento della religione cattolica, secondo le consolidate tradizioni locali, e' compreso nella programmazione educativa della scuola definita nel rispetto delle competenze della provincia ed e' impartito, sia nella scuola elementare che in quella secondaria, da appositi docenti che siano sacerdoti o religiosi, oppure laici riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, nominati dall'autorita' scolastica competente, d'intesa con l'ordinario stesso.
3. L'insegnamento di cui al comma 2 e' impartito, secondo le norme stabilite dal vigente Concordato, per il numero di ore previsto dall'ordinamento scolastico e comunque per non meno di un'ora settimanale; nella scuola dell'obbligo possono essere stabilite fino a due ore settimanali.
4. A ciascun docente e' assegnato un numero di ore settimanali non superiore a 18 nella scuola elementare ed a 15 nella scuola secondaria; le predette ore settimanali costituiscono posto orario ai fini dell'intero trattamento economico spettante.
5. Il ruolo istituito con l'art. 5 del regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, integrato dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, e' trasformato in ruolo ad esaurimento. I relativi posti sono soppressi con la cessazione, per qualsiasi causa, dal servizio dei docenti ad essi assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 22
1. L'art. 53, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche agli insegnanti di religione nelle scuole elementari della provincia di Trento, in possesso dei requisiti ivi previsti, con riferimento al livello retributivo attribuito al personale docente appartenente a detto ordine di scuole.
Art. 23
1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relative all'insegnamento religioso cattolico nelle scuole della provincia di Trento, il sovrintendente scolastico conferisce incarichi ispettivi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 119 dello stesso decreto, ad uno degli insegnanti di religione in servizio nelle predette rispettive scuole, il quale sia ritenuto idoneo dall'ordinario diocesano anche per le suddette funzioni.
Art. 24
1. Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto, le disposizioni del presente decreto, concernenti lo stato giuridico del personale statale ispettivo, direttivo e docente, vanno coordinate con le successive leggi dello Stato.