Sez. 2, Sentenza n. 1405 del 12/09/1970 (Rv. 347193 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA IN GENERE (DIRITTI DELLO ASSICURATO) - NORME VIGENTI - APPLICABILITA TANTO ALL'ASSISTENZA SANITARIA QUANTO A QUELLA ECONOMICA NEI CONFRONTI DELLE LAVORATRICI MADRI - AZIONE PER CONSEGUIRE LE PRESTAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE N 860 DEL 1950 - TERMINE DI PRESCRIZIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA IN GENERE (DIRITTI DELLO ASSICURATO) - NORME VIGENTI - APPLICABILITA TANTO ALL'ASSISTENZA SANITARIA QUANTO A QUELLA ECONOMICA NEI CONFRONTI DELLE LAVORATRICI MADRI - AZIONE PER CONSEGUIRE LE PRESTAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE N 860 DEL 1950 - TERMINE DI PRESCRIZIONE.*
Dal concetto di unicita del rapporto assicurativo si deduce che tutte le norme vigenti per l'Assicurazione di malattia, in quanto non modificate espressamente dalla legge n 860 del 1950, sono applicabili nei confronti delle lavoratrici madri, tanto all'assistenza sanitaria, ancora disciplinata dalla legge del 1943 n 138, quanto all'assistenza economica, introdotta dalla legge successiva a completamento dell'originaria tutela previdenziale. Pertanto, l'Azione per conseguire le prestazioni previste dalla legge 26 agosto 1950 n 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, e soggetta alla prescrizione di un anno, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 6 della legge 11 gennaio 1943, n 138.*
Riferimenti normativi: Legge 26/08/1950 num. 860 art. 17, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)