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Sez. 3 - , Ordinanza n. 12898 del 13/05/2021 (Rv. 661381 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE | Reclamo cautelare in corso di causa - Ordinanza di rigetto - Regime successivo alla l. n. 80 del 2005 - Autonoma liquidazione delle spese - Esclusione - Ragioni - Liquidazione comunque effettuata - Conseguenze. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCEDIMENTI SPECIALI - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI - In genere.
Stato
decisa il 2021-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661381-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE

Nel regime successivo alla novella introdotta con la l. n. 80 del 2005, l'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare proposto in corso di causa non deve contenere un'autonoma liquidazione delle spese della fase cautelare endoprocessuale, essendo tale liquidazione rimessa al giudice di merito contestualmente alla valutazione dell'esito complessivo della lite; qualora tale liquidazione sia comunque stata effettuata, deve essere riconsiderata insieme la decisione del merito della causa e, ove non lo sia, e sia dedotto uno specifico motivo di appello sul punto, il giudice di appello è tenuto ad una riconsiderazione complessiva delle spese di lite, comprensive delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell'esito del giudizio.

Cod. Proc. Civ. art. 669, Cod. Proc. Civ. art. 669, Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)