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Sez. 1, Sentenza n. 2822 del 27/02/2001 (Rv. 544215 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo - Responsabilità concorrente del proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario - Sussistenza - Principio desumibile dall'art. 2 lett. c) D.Lgs. n. 74 del 1992 sulla pubblicità ingannevole - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2001-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544215-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

La tutela amministrativa e giurisdizionale prevista dal D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74 contro il messaggio pubblicitario ingannevole non fa venir meno la sanzione prevista dalla legge 10 aprile 1962, n. 165, nel testo sostituito dall'art. 8 del D.L. 10 gennaio 1983, n. 4 (conv. nella legge 22 febbraio 1983, n. 52) per la violazione della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo, essendo i due sistemi sanzionatori autonomi; ne consegue che la regola posta dall'art. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 74 del 1992, secondo cui il proprietario del mezzo con il quale il messaggio pubblicitario è diffuso è responsabile di questo solo nel caso in cui non consenta l'identificazione del committente e dell'autore dello stesso messaggio, non può essere applicata all'illecito amministrativo di violazione del divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo, assoggettato alla disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 5 dispone che la sanzione venga inflitta a ciascun concorrente nella violazione, a prescindere dalla posizione e dal ruolo che egli rivesta.

Riferimenti normativi: Legge 10/04/1962 num. 165, Legge 22/02/1983 num. 52, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5, Decreto Legisl. 25/01/1992 num. 74 art. 2, Decreto Legge 10/01/1983 num. 4 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)