Sez. 1, Sentenza n. 3731 del 03/07/1979 (Rv. 400163 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELL'IMPRESA - IN GENERE - AFFIANCAMENTO DI UN PROFESSIONISTA NELLA GESTIONE DELL'IMPRESA SOTTOPOSTA AD AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - SUCCESSIVO FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - CREDITI DEL PROFESSIONISTA - AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA PREDEDUZIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTI NECESSARI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELL'IMPRESA - IN GENERE - AFFIANCAMENTO DI UN PROFESSIONISTA NELLA GESTIONE DELL'IMPRESA SOTTOPOSTA AD AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - SUCCESSIVO FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - CREDITI DEL PROFESSIONISTA - AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA PREDEDUZIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTI NECESSARI.*
Ai fini dell'ammissione al beneficio della prededuzione dei crediti del professionista che ha svolto la propria opera su incarico dell'imprenditore sottoposto alla procedura di amministrazione controllata, rientra nei compiti degli organi fallimentare non solo accertare, a posteriori, se il ricorso all'assistenza di un professionista debba considerarsi in concreto atto di ordinaria amministrazione, ovvero di straordinaria amministrazione ai sensi dell'art 167, secondo comma, legge fallimentare, ma altresi riscontrare l'utilita dell'opera svolta in concreto, in funzione degli scopi della procedura e dell'interesse della massa dei creditori, valutata non solo su un piano astratto e concettuale, ma, soprattutto, sotto il profilo della concretezza e della effettualita cui e inderogabilmente legato il riconoscimento dell'eccezionale beneficio della prededuzione.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)