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Sez. 1, Sentenza n. 679 del 24/02/1975 (Rv. 374013 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - COMPETENZA DELLA CORTE D'APPELLO EX ART 19 DELLA LEGGE N 865 DEL 1971 - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374013-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - COMPETENZA DELLA CORTE D'APPELLO EX ART 19 DELLA LEGGE N 865 DEL 1971 - CONDIZIONI.*

La Competenza della Corte di appello a decidere le cause di opposizione alla stima dell'indennita espropriativa, stabilita dall'art 19 della legge 22 ottobre 1971 n 865, sussiste soltanto nel caso in cui tale indennita sia stata concretamente determinata secondo il procedimento regolato da questa stessa legge, non essendo, all'uopo, sufficiente l'astratta assoggettabilita del rapporto di espropriazione alla disciplina dettata dalla citata legge n 865 del 1971 se, in effetti, l'indennita sia stata liquidata con la procedura fissata da una legge diversa, (nella specie dalla legge 25 giugno 1865 n 2359). (Conf 3160/74, mass n 371649).*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)