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Sez. 3, Sentenza n. 38941 del 09/07/2013 Cc. (dep. 20/09/2013) Rv. 256383 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Immobile abusivo - Sentenza di condanna - Donazione del bene - Ordine di demolizione - Revoca o sospensione - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256383-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

L'ordine di demolizione di un immobile abusivo non può essere revocato o sospeso in conseguenza dell'avvenuta donazione del cespite, in epoca successiva alla sentenza di condanna, in quanto il donatario riceve il bene nelle condizioni giuridiche in cui si trova al momento del perfezionamento dell'atto di liberalità.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)