Sez. 1, Sentenza n. 2168 del 24/10/1994 Ud. (dep. 03/03/1995) Rv. 200412 - 01
Armi - In genere | Condizioni necessarie per la qualificazione di oggetto come arma.
Armi - In genere
Ai fini dell'esclusione della qualificazione di arma è necessario che la stessa risulti totalmente e assolutamente inefficiente, poiché unicamente in tal caso viene a difettare quella situazione di pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica incolumità che costituisce l'oggetto giuridico della detenzione e del porto illegittimi di arma. Ne consegue che l'arma, anche se non funzionante, non perde, ove sia suscettibile di agevole e rapida riparazione, le sue peculiari caratteristiche e va ugualmente qualificata come tale, tanto che sia la detenzione, sia il porto illegali configurano i delitti di cui agli artt. 10 e 12 della legge 14 ottobre 1974 n. 497, i quali si riferiscono sia alle "armi", sia alle "parti di esse".
Riferimenti normativi: Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)