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Sez. 1, Sentenza n. 2168 del 24/10/1994 Ud. (dep. 03/03/1995) Rv. 200412 - 01

Armi - In genere | Condizioni necessarie per la qualificazione di oggetto come arma.
Stato
decisa il 1994-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200412-01

Armi - In genere

Ai fini dell'esclusione della qualificazione di arma è necessario che la stessa risulti totalmente e assolutamente inefficiente, poiché unicamente in tal caso viene a difettare quella situazione di pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica incolumità che costituisce l'oggetto giuridico della detenzione e del porto illegittimi di arma. Ne consegue che l'arma, anche se non funzionante, non perde, ove sia suscettibile di agevole e rapida riparazione, le sue peculiari caratteristiche e va ugualmente qualificata come tale, tanto che sia la detenzione, sia il porto illegali configurano i delitti di cui agli artt. 10 e 12 della legge 14 ottobre 1974 n. 497, i quali si riferiscono sia alle "armi", sia alle "parti di esse".

Riferimenti normativi: Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)