Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze zuccherine, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 82;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 489;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1998;
Aquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1 Ambito di applicazione e finalita'
1. Il presente regolamento disciplina gli adempimenti relativi alla detenzione e commercializzazione del saccarosio, del glucosio dell'isoglucosio, con esclusione di quelli relativi allo zucchero a velo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2 Soppressione di obblighi di tenuta di documenti
1. E' soppressa la bolletta di accompagnamento prevista dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni.
2. Coloro che detengono e commercializzano le sostanze di cui all'articolo 1, restano assoggettati agli obblighi previsti dall'articolo 74, commi da 5 a 10, del decreto di cui al comma 1.
3. Restano ferme le sanzioni amministrative previste dall'articolo 102 del decreto di cui al comma 1, nonche' le sanzioni amministrative accessorie previste dall'articolo 106 del medesimo decreto.
Art. 3 Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 10-bis e 10-ter dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni.
2. Resta ferma ogni altra disposizione concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti e vini.
Art. 4 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 novembre 1998
SCALFARO
D'Alema , Presidente del Consiglio dei Ministri
Piazza , Ministro per la funzione pubblica
Bersani , Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
De Castro , Ministro per le politiche agricole
Visco , Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 1998
Atti di Governo, registro n. 115, foglio n. 5