diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 11672 del 05/09/2000 (Rv. 539979 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO | Grave difetto di costruzione - Danni conseguenti - Giudizio di risarcimento contro il costruttore - Negazione dell'obbligo di esecuzione delle opere necessarie ad evitare il difetto - Unica eccezione sollevata dal costruttore - Riconoscimento del difetto - Condizioni - Esonero dall'onere di denuncia dei vizi nonché del termine di decadenza.
Stato
decisa il 2000-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539979-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO

Nel giudizio contro il costruttore di un immobile per il risarcimento dei danni conseguenti ad un grave difetto di costruzione, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., l'eccezione del costruttore che, senza contestare il difetto denunciato, si limita a negare il suo obbligo di esecuzione delle opere che avrebbero potuto evitarlo, si risolve nel riconoscimento del difetto quando risulti in concreto che quelle opere sarebbero state necessarie per l'esecuzione della costruzione a regola d'arte, e, conseguentemente, assolve il committente (o i suoi aventi causa) dall'onere della denuncia del vizio o del difetto nel termine di decadenza previsto dall'art. 1669 cod. civ., dovendosi estendere alla responsabilità dell'appaltatore costruttore dell'immobile la regola del capoverso dell'art. 1667 cod. civ., per il quale, ai fini della garanzia dei vizi dell'opera eseguita dall'appaltatore, la denuncia dei vizi, da parte del committente, nel termine di sessanta giorni dalla scoperta, indicato dalla medesima norma, non è necessaria se l'appaltatore riconosce le difformità o i vizi dell'opera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)