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Sez. 4, Sentenza n. 46499 del 21/10/2003 Cc. (dep. 04/12/2003) Rv. 226733 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Nomina di difensore di altro distretto - Decadenza dal beneficio - Legittimità della disposizione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226733-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

In tema di patrocinio dei non abbienti, la disposizione di cui all'art. 9 della legge n. 217 del 1990, vigente all'epoca della vicenda procedimentale(che limita la scelta del difensore da nominare tra quelli iscritti ad uno degli albi del distretto di Corte di appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento) è pienamente legittima sotto il profilo della tutela dei valori costituzionali della parità di cittadini e del diritto di difesa, attesa la discrezionalità che va riconosciuta al legislatore nell'adozione dei criteri di contemperamento tra le ragioni dell'esercizio della difesa nell'ambito della funzionalità dell'organizzazione giudiziaria, e la tutela di altri interessi altrettanto rilevanti quali le esigenze di bilancio dello Stato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito di dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di liquidazione dei compensi al difensore "extra districtum", pure in assenza di un formale provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio).

Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)