Sez. L - , Sentenza n. 12367 del 17/05/2017 (Rv. 644343 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Contributi versati dal datore di lavoro - Natura contributiva per il periodo antecedente il d.lgs. n. 124 del 1993 - Conseguenze - Estraneità alla base di calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di anzianità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE
In tema di fondi di previdenza complementare, per il periodo antecedente la riforma introdotta dal d.lgs. n. 124 del 1993, i relativi versamenti effettuati dal datore di lavoro possiedono natura previdenziale e non retributiva, a prescindere dalla natura del soggetto destinatario della contribuzione e, pertanto, sia nel caso in cui il fondo abbia una personalità giuridica autonoma, sia ove esso si ponga quale gestione separata nell'ambito dello stesso soggetto datore di lavoro; di conseguenza i suddetti versamenti non possono costituire base di calcolo ai fini del trattamento di fine rapporto e della indennità di anzianità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)