diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 24121 del 15/03/2011 Ud. (dep. 16/06/2011) Rv. 250702 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - CAUTELE IN GENERALE | Diritto di precedenza - Guidatore favorito - Obbligo generale di prudenza - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250702-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - CAUTELE IN GENERALE

In tema di colpa nella circolazione stradale, l'obbligo di ridurre la velocità all'approssimarsi di un incrocio e di impegnare con prudenza e a velocità moderata l'area del crocevia sussiste anche a carico di colui che circoli su strada che assegni il diritto di precedenza ovvero che, in presenza di un semaforo, abbia il segnale di via libera, perché il diritto di precedenza non esonera il conducente dall'obbligo di porre la massima attenzione ai pericoli che possano sorgere da comportamenti illeciti od imprudenti tenuti da altri utenti della strada i quali non gli accordino la dovuta precedenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Strada art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)