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Sez. 5 - , Ordinanza n. 16230 del 20/06/2018 (Rv. 649101 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI | Ritenute d'imposta non operate dal sostituto d'imposta su emolumenti corrisposti - Obblighi del "sostituito" - Portata - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649101-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI

In tema di ritenuta di acconto, l'intervento del "sostituto" lascia inalterata la posizione del "sostituito", il quale è anch'egli gravato dell'obbligo di dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta, poiché essi concorrono a formare la base imponibile sulla quale, secondo il criterio di progressività, sarà calcolata l'imposta dovuta, detraendosi dalla medesima la ritenuta: ne deriva che, quando quest'ultima non sia stata applicata su emolumenti che costituiscono componente di reddito, il "sostituito" è tenuto a dichiarare i relativi redditi ed a calcolare l'imposta sull'imponibile alla cui formazione gli stessi hanno concorso, con l'ulteriore conseguenza che su detta dichiarazione l'Ufficio può esercitare gli ordinari poteri di controllo e di accertamento in rettifica, tenendo conto dell'eventuale omesso versamento da parte del "sostituto" che avrebbe dovuto effettuare la trattenuta.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)