Sez. 5 - , Ordinanza n. 16230 del 20/06/2018 (Rv. 649101 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI | Ritenute d'imposta non operate dal sostituto d'imposta su emolumenti corrisposti - Obblighi del "sostituito" - Portata - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI
In tema di ritenuta di acconto, l'intervento del "sostituto" lascia inalterata la posizione del "sostituito", il quale è anch'egli gravato dell'obbligo di dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta, poiché essi concorrono a formare la base imponibile sulla quale, secondo il criterio di progressività, sarà calcolata l'imposta dovuta, detraendosi dalla medesima la ritenuta: ne deriva che, quando quest'ultima non sia stata applicata su emolumenti che costituiscono componente di reddito, il "sostituito" è tenuto a dichiarare i relativi redditi ed a calcolare l'imposta sull'imponibile alla cui formazione gli stessi hanno concorso, con l'ulteriore conseguenza che su detta dichiarazione l'Ufficio può esercitare gli ordinari poteri di controllo e di accertamento in rettifica, tenendo conto dell'eventuale omesso versamento da parte del "sostituto" che avrebbe dovuto effettuare la trattenuta.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)