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REGOLAMENTO (CE) N. 659/1999 DEL CONSIGLIO del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE

Testo in vigore al

Capo IV. Procedura relativa agli aiuti attuati in modo abusivo

Capo V. Procedura relativa ai regimi di aiuti esistenti

Art. 17 Cooperazione a norma dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato

1. La Commissione ottiene dallo Stato membro interessato tutte le informazioni necessarie alla revisione, in collaborazione con lo Stato membro, dei regimi di aiuti esistenti a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato.

2. Se la Commissione ritiene che un regime di aiuti non sia, o non sia più, compatibile con il mercato comune, informa lo Stato membro interessato della sua posizione preliminare, dandogli l'opportunità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine.

Art. 18 Proposta di opportune misure

Se la Commissione, alla luce delle informazioni fornite dallo Stato membro a norma dell'articolo 17, conclude che il regime di aiuti esistente non è, ovvero non è più, compatibile con il mercato comune, emette una raccomandazione in cui propone opportune misure allo Stato membro interessato. La raccomandazione può in particolare proporre:

  1. a) modificazioni sostanziali del regime di aiuti,

  2. b) l'introduzione di obblighi procedurali o

  3. c) l'abolizione del regime di aiuti.

Art. 19 Conseguenze giuridiche di una proposta di opportune misure

1. Se lo Stato membro interessato accetta le misure proposte dalla Commissione e ne informa quest'ultima, la Commissione ne prende atto e ne informa lo Stato membro. A seguito della sua accettazione, lo Stato membro è tenuto a dare applicazione alle opportune misure.

2. Se lo Stato membro interessato rifiuta di attuare le misure proposte e la Commissione, dopo aver considerato gli argomenti dello Stato membro, continua a ritenere necessaria tale attuazione, la Commissione avvia il procedimento di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Si applicano in tal caso, con gli opportuni adattamenti, gli articoli 6, 7 e 9.

Capo VI. Parti interessate

Art. 20 Diritti degli interessati

1. Ogni parte interessata può presentare osservazioni, a norma dell'articolo 6 in seguito ad una decisione della Commissione di dare inizio al procedimento d'indagine formale. A ogni parte interessata che abbia presentato osservazioni e a ogni beneficiario di aiuti individuali viene trasmessa copia della decisione adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 7.

2.

Ogni parte interessata può presentare denuncia per informare la Commissione di presunti aiuti illegali o della presunta attuazione abusiva di aiuti. A tal fine, la parte interessata compila un modulo, in un formato definito con le disposizioni di attuazione di cui all’articolo 27, e fornisce le informazioni obbligatorie ivi richieste.

La Commissione, se ritiene che la parte interessata non rispetta l’obbligo di ricorrere al modulo di denuncia o gli elementi di fatto e di diritto presentati dalla parte interessata non sono sufficienti a dimostrare, in base a un esame prima facie, l’esistenza di un aiuto illegale o l’attuazione abusiva di aiuti, ne informa la parte interessata invitandola a presentare osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. Se la parte interessata non presenta osservazioni entro il termine stabilito, la denuncia può considerarsi ritirata. La Commissione informa lo Stato membro interessato si considera che una denuncia è stata ritirata.

La Commissione invia copia al denunciante della decisione adottata su un caso riguardante l’oggetto della denuncia.

3. A sua richiesta, ogni parte interessata ottiene copia di qualsiasi decisione adottata a norma degli articoli 4, 7, 10, paragrafo 3, e 11.

Capo vi bis. Indagini per settori economici e per strumenti di aiuto

Art. 20 bis Indagini per settori economici e per strumenti di aiuto

1.

Se le informazioni disponibili avvalorano il ragionevole sospetto che le misure di aiuto di Stato in un particolare settore o basate su un particolare strumento di aiuto comportano rilevanti restrizioni o distorsioni della concorrenza nel mercato interno di diversi Stati membri, oppure che misure di aiuto esistenti in un particolare settore in diversi Stati membri non sono o non sono più compatibili con il mercato interno, la Commissione può svolgere un’indagine in diversi Stati membri in un settore economico o riguardo all’uso di uno strumento di aiuto. Nel corso di tale indagine la Commissione può richiedere agli Stati membri e/o alle imprese o associazioni di imprese interessate di fornire le informazioni necessarie per l’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, tenendo debito conto del principio di proporzionalità.

La Commissione motiva l’indagine e la scelta dei destinatari in tutte le richieste di informazioni inviate a norma del presente articolo.

La Commissione pubblica una relazione sui risultati della sua indagine in particolari settori dell’economia o per particolare strumento di aiuto in diversi Stati membri e invita gli Stati membri e le imprese o associazioni di imprese interessate a presentare osservazioni.

2. Le informazioni ottenute da indagini settoriali possono essere utilizzate nel quadro delle procedure ai sensi del presente regolamento.

3. Si applicano gli articoli 5, 6 bis e 6 ter, mutatis mutandis.

Capo VII. Controllo

Art. 21 Relazioni annuali

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti esistenti non assoggettati a obblighi specifici in tal senso nell'ambito di una decisione condizionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 4.

2. Qualora lo Stato membro interessato, nonostante sia stato sollecitato, non presenti una relazione annuale, la Commissione può procedere a norma dell'articolo 18 nei confronti del regime di aiuti in questione.

Art. 22 Controlli in loco

1. Qualora la Commissione nutra forti dubbi sul rispetto, da parte di uno Stato membro, di una decisione di non sollevare obiezioni, di una decisione positiva o di una decisione condizionale per quanto riguarda gli aiuti individuali, detto Stato membro, dopo aver avuto l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, deve consentirle di effettuare ispezioni in loco.

2.

Per verificare l'osservanza della decisione in questione, gli agenti autorizzati dalla Commissione dispongono dei seguenti poteri:

  1. a) accedere a tutti i locali e terreni dell'impresa interessata;

  2. b) chiedere spiegazioni orali sul posto;

  3. c) controllare i registri e gli altri documenti aziendali, nonché eseguire o richiedere copie degli stessi.

Se necessario, la Commissione può farsi assistere da esperti indipendenti.

3. La Commissione informa per iscritto e con sufficiente anticipo lo Stato membro interessato dell'ispezione in loco e comunica l'identità degli agenti e degli esperti incaricati di effettuarla. Qualora lo Stato membro faccia valere obiezioni debitamente giustificate in merito alla scelta degli esperti operata dalla Commissione, la nomina degli esperti stessi avviene di comune accordo con lo Stato membro. Detti agenti ed esperti, incaricati dei controlli in loco, presentano un'autorizzazione scritta in cui sono specificati l'oggetto e lo scopo dell'ispezione.

4. Agenti autorizzati dallo Stato membro nel quale deve essere effettuata l'ispezione possono assistervi.

5. La Commissione fornisce allo Stato membro una copia delle relazioni prodotte a seguito dell'ispezione.

6. Quando un'impresa si oppone allo svolgimento di un'ispezione disposta con una decisione della Commissione a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta agli agenti ed agli esperti autorizzati dalla Commissione l'assistenza necessaria per consentire lo svolgimento dei controlli. A tal fine, gli Stati membri dopo aver consultato la Commissione, adottano le misure necessarie entro il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 23 Mancato rispetto di decisioni e di sentenze

1. Qualora lo Stato membro interessato non si conformi ad una decisione condizionale o negativa, in particolare nei casi di cui all'articolo 14, la Commissione può adire direttamente la Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato.

2. La Commissione, se ritiene che lo Stato membro interessato non si sia conformato ad una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, può procedere nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 171 del trattato.

Capo vii bis. Cooperazione con i giudici nazionali

Art. 23 bis Cooperazione con i giudici nazionali

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, e dell’articolo 108 TFUE, i giudici degli Stati membri possono chiedere alla Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o i suoi pareri su questioni relative all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.

2.

Ove necessario ai fini dell’applicazione coerente dell’articolo 107, paragrafo 1, o dell’articolo 108 TFUE, la Commissione può, di propria iniziativa, presentare osservazioni scritte ai giudici degli Stati membri responsabili dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Essa, previa autorizzazione del giudice in questione, può inoltre presentare osservazioni orali.

Prima di presentare formalmente osservazioni, la Commissione informa lo Stato membro interessato della sua intenzione di farlo.

Al fine esclusivo della preparazione delle sue osservazioni, la Commissione può chiedere al giudice competente dello Stato membro di trasmetterle i documenti a sua disposizione necessari alla Commissione per la valutazione della questione.

Capo VIII. Disposizioni di carattere generale

Art. 24 Segreto professionale

La Commissione e gli Stati membri, nonché i loro funzionari e altri agenti, inclusi gli esperti indipendenti nominati dalla Commissione, sono tenuti a non divulgare le informazioni protette dal segreto professionale acquisite in applicazione del presente regolamento.

Art. 25 Destinatario delle decisioni

1. Le decisioni adottate a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 7, dell’articolo 6 ter, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 7, paragrafo 9, sono indirizzate all’impresa o associazione di imprese interessata. La Commissione notifica la decisione al destinatario senza indugio e gli dà l’opportunità di indicarle quali informazioni ritiene debbano essere protette da segreto professionale.

2. Tutte le altre decisioni della Commissione adottate a norma dei capi II, III, IV, V e VII sono indirizzate allo Stato membro interessato. La Commissione gli notifica senza indugio le decisioni e gli dà l’opportunità di indicarle quali informazioni ritiene debbano essere coperte da segreto professionale.

Art. 26 Pubblicazione delle decisioni

1. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un'informazione sintetica delle decisioni da essa adottate a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e del combinato disposto degli articoli 18 e 19, paragrafo 1. Tale informazione sintetica precisa che è possibile ottenere copia del testo integrale della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede.

2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le decisioni da essa adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, nella lingua facente fede. Nelle Gazzette ufficiali pubblicate in lingue diverse dalla lingua facente fede, la decisione è pubblicata nella lingua facente fede ed è corredata di una sintesi significativa nella lingua della Gazzetta ufficiale.

2 bis. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le decisioni da essa adottate a norma dell’articolo 6 ter, paragrafi 1 e 2.

3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le decisioni da essa adottate a norma dell'articolo 7.

4. Nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, o all'articolo 8, paragrafo 2, un avviso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

5. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere di pubblicare le decisioni di cui all'articolo 93, paragrafo 2, terzo comma, del trattato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 27 Disposizioni di attuazione

La Commissione è autorizzata ad adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 29, disposizioni di attuazione riguardanti:

  1. a) la forma, il contenuto e le altre modalità delle notificazioni;

  2. b) la forma, il contenuto e le altre modalità delle relazioni annuali;

  3. c) la forma, il contenuto e le altre modalità delle denunce presentate a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, e dell’articolo 20, paragrafo 2;

  4. d) le modalità dei termini e il calcolo dei termini; e

  5. e) il tasso di interesse di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

Art. 28 Comitato consultivo in materia di aiuti di Stato

È istituito un comitato consultivo in materia di aiuti di Stato (in seguito denominato «comitato»), composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Art. 29 Consultazione del comitato

1. La Commissione consulta il comitato prima di adottare qualsiasi disposizione di attuazione a norma dell'articolo 27.

2. La consultazione del comitato avviene in una riunione convocata dalla Commissione. I progetti e i documenti da esaminare sono allegati alla convocazione. La riunione ha luogo non prima di 2 mesi dall'invio della convocazione. Questo periodo può essere ridotto in caso di urgenza.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

4. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. Il comitato può raccomandare di pubblicare il suo parere nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

5. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Art. 30 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1999. Per il Consiglio Il presidente G. VERHEUGEN (2) Parere espresso il 14 gennaio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).