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Sez. L, Sentenza n. 15501 del 02/07/2009 (Rv. 609039 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Art. 14, comma 11, c.c.n.l. dei metalmeccanici dell'8 giugno 1999 - Periodo prolungato di comporto - Condizioni - Evento morboso continuativo - Assenza - Interruzioni - Ammissibilità - Da una sola ripresa del lavoro - Periodo di ferie obbligatoriamente fruite - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Non equiparabilità alla ripresa dell'attività lavorativa - Effetto interruttivo dei giorni di ferie rispetto all'assenza per malattia - Facoltà esclusiva del lavoratore.
Stato
decisa il 2009-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609039-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO

In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, l'art. 19, comma 11, del c.c.n.l. dei metalmeccanici dell'8 giugno 1999, nel riconoscere il periodo prolungato di comporto, fa riferimento ad un evento morboso continuativo con assenza che può essere interrotta da un'unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi, assegnando rilievo, a tal fine, esclusivamente al dato oggettivo della ripresa del lavoro. Ne consegue che, ove il dipendente abbia già interrotto il periodo di assenza per malattia, non rileva, quale secondo evento interruttivo, il godimento delle ferie (nella specie, obbligatoriamente fruite per la chiusura dell'azienda per il periodo feriale collettivo), le quali non si accompagnano ad una effettiva ripresa dell'attività lavorativa, e ciò tanto più dovendosi considerare che la facoltà di giovarsi dell'effetto interruttivo delle ferie rispetto alla malattia è esercitabile soltanto dal lavoratore, che non può essere obbligato ad avvalersene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 08/06/1999 art. 19 undecies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)