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Sez. 6, Sentenza n. 3094 del 06/10/1999 Cc. (dep. 29/11/1999) Rv. 215796 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Provvedimenti adottati dal giudice della convalida del fermo o dell'arresto - Diversità del luogo dell'arresto o del fermo rispetto a quello del commesso reato - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215796-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - IN GENERE

Il potere di applicare una misura coercitiva rientra nella sfera della competenza funzionale derogatoria individuata dall'art. 390, primo comma, cod. proc. pen., ai fini della convalida del fermo o dell'arresto, con la conseguenza che, se il luogo dell'arresto o del fermo è diverso da quello della consumazione del reato, il giudice che l'abbia disposta ex art. 391, quinto comma, cod. proc. pen., non deve dichiarare la propria incompetenza ai sensi dell'art. 291, secondo comma, cod. proc. pen., ma deve limitarsi a restituire gli atti al PM e la misura stessa non è soggetta alla ratifica e, in mancanza, alla caducazione prevista dall'art. 27 cod. proc. pen. Ed invero, l'intervento del giudice della convalida non ha carattere surrogatorio, ma rappresenta l'esercizio di giurisdizione da parte di un organo funzionalmente competente, con esclusione dell'operatività del disposto dell'art. 27 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 390 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)