Sez. 3, Sentenza n. 23211 del 10/02/2004 Cc. (dep. 18/05/2004) Rv. 229289 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE | Quantificazione dell'indennizzo - Criteri utilizzabili ai fini del calcolo - Rapporto tra i parametri aritmetici e quelli equitativi - Parametri aritmetici: termine massimo della custodia cautelare ex art. 303 comma quarto cod.proc.pen.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il parametro equitativo per la liquidazione dell'indennizzo - valutato sulla base delle conseguenze personali e familiari subite - è funzionale alla modulazione concreta dello stesso all'interno del rapporto tra i parametri aritmetici previsti, ma non consente al giudice di superare il tetto massimo della liquidazione, scaturente dai parametri aritmetici; nell'ambito di tali parametri, la durata massima della custodia cautelare è stata richiamata in riferimento al termine massimo previsto in astratto (termine che ai sensi dell'art. 303, comma quarto, cod.proc.pen. è di sei anni) e non a quello previsto per il reato per il quale il soggetto avente diritto all'indennizzo sia stato ingiustamente detenuto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)