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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014 (Rv. 629993 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE | Riforma totale o parziale della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello - Nuova regolamentazione delle spese processuali rapportata all'esito complessivo della lite - Necessità - Fondamento - Ritenuta soccombenza in un grado del giudizio e non in un altro - Violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629993-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE

Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 91, Cod. Civ. art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 336

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)