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Sez. L, Sentenza n. 19159 del 06/09/2006 (Rv. 592370 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Requisito dell'immediatezza del ricorso per giusta causa - Accertamento d'ufficio - Ammissibilità - Difetto di immediatezza della contestazione dell'addebito - Deduzione - Eccezione in senso stretto - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie
Stato
decisa il 2006-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592370-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Il requisito della immediatezza della reazione è elemento costitutivo del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ. e come tale deve essere verificato d'ufficio dal giudice; costituisce invece un'eccezione in senso stretto, soggetta alle preclusioni di cui agli artt. 414, 416, 437 cod. proc. civ., rispetto all'esercizio del potere datoriale di recedere per giusta causa, la deduzione da parte del lavoratore del difetto di immediatezza della contestazione dell'addebito disciplinare quale vizio procedimentale lesivo del diritto di difesa garantito dall'art. 7 legge n. 300 del 1970. Occorre quindi che la parte, pur senza necessità di ricorrere a formule rituali, manifesti con chiarezza la volontà di denunciare il suddetto vizio procedimentale. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che il lavoratore avesse tempestivamente sollevato l'eccezione evidenziando sin dal ricorso introduttivo del giudizio il notevole lasso temporale tra la data in cui l'azienda era venuta a conoscenza dei fatti e il tempo in cui era stata formulata la contestazione disciplinare)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 417

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)