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Sez. 1, Sentenza n. 10945 del 17/10/1991 (Rv. 474236 - 01)

Spese giudiziali civili - Procedimenti speciali - Ingiunzione | Opposizione - Accoglimento - Parziale - Ipoteca giudiziale iscritta in base al decreto d'ingiunzione - Spesa per la iscrizione - Rimborso - Spettanza.
Stato
decisa il 1991-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474236-01

Spese giudiziali civili - Procedimenti speciali - Ingiunzione

Con riguardo all'accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nel concetto di atti di esecuzione, (già compiuti in base al decreto), dei quali l'art. 653, secondo comma, prevede la conservazione degli effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta, rientrano non soltanto gli atti del processo di esecuzione, ma tutti i possibili effetti dell'esecutività del decreto, e, dunque, anche l'ipoteca iscritta sulla base dell'esecutività del decreto stesso, attesa la"ratio" della disposizione citata, tesa a mantenere integra, nei limiti del credito ridotto, la posizione e la protezione del creditore. Pertanto, il creditore ha diritto al rimborso della spesa per l'iscrizione ipotecaria, pur in presenza di revoca parziale del decreto ingiuntivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)