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Sez. 2, Sentenza n. 1082 del 02/04/1969 (Rv. 339594 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - COLLABORAZIONE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1969-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339594-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - COLLABORAZIONE - NOZIONE.*

Nel rapporto di lavoro subordinato, il requisito della collaborazione - che di tale rapporto costituisce l'indefettibile presupposto - ricorre quando taluno, assoggettandosi al potere direttivo e al potere disciplinare dell'imprenditore e dei collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende, pone le sue prestazioni in modo continuativo e sistematico a servizio dell'impresa, inserendosi nell'organizzazione tecnica e amministrativa della stessa. (V. 361-67, massima n.326246).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)