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Sez. 1, Sentenza n. 28404 del 05/11/2024 (Rv. 672874-01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE | Appalto pubblico - Responsabilità ex art. 1338 c.c. - Risarcimento del danno - Limitazione all’interesse negativo - Sussistenza - Onere della prova - Riparto e contenuto.
Stato
decisa il 2024-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672874-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE

In tema di appalti pubblici, il risarcimento del danno subito dall'aggiudicatario in conseguenza dell'accertata responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione appaltante, derivante dalla violazione degli obblighi su di essa ricadenti ai sensi dell'art. 1338 c.c., è dovuto nei limiti dell'interesse negativo e, pertanto, subordinatamente alla prova da parte del danneggiato di un danno emergente o di un lucro cessante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che potessero essere risarcite le spese generali di cantiere, non potendo presumersi il loro sostenimento sulla base della mera redazione del verbale di consegna anticipata dei lavori, occorrendo invece la prova che il cantiere fosse stato effettivamente aperto e i lavori concretamente avviati.).

Cod. Civ. art. 1338, DM Lavori pubblici 29/05/1895, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 15/07/1947 num. 763, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 231 com. 1 lett. C, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)