Sez. 2 - , Sentenza n. 24243 del 29/11/2016 (Rv. 642197 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Giudizi disciplinari a carico dei giornalisti - Fase amministrativa - Principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - Applicabilità - Fondamento.
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Nei giudizi disciplinari a carico di giornalisti vige, anche nella fase amministrativa dinanzi al Consiglio dell'Ordine, quale corollario del principio del contraddittorio e della garanzia del diritto di difesa, il divieto di emettere decisioni a sorpresa, sicché non è consentito porre a base della dichiarazione di responsabilità disciplinare del giornalista un'ipotesi di illecito disciplinare diversa da quella originariamente contestata con il decreto di citazione dinanzi al suddetto Consiglio, ove non vi sia stata per l'incolpato la possibilità di svolgere attività difensiva in relazione alla nuova ipotesi di illecito.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)