Sez. L, Sentenza n. 589 del 20/01/1983 (Rv. 425354 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE - INFORMAZIONI ED OSSERVAZIONI RESE DA RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - VALORE PROBATORIO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE - INFORMAZIONI ED OSSERVAZIONI RESE DA RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - VALORE PROBATORIO.*
Le informazioni ed osservazioni rese da rappresentanti di associazioni sindacali, pure con riguardo al contenuto ed alla portata di un contratto collettivo, secondo la previsione dell'art. 425 cod. proc. civ., sono soggette ai principi generali in tema di valutazione delle prove, e, pertanto, non possono essere disattese dal giudice del merito senza logica e congrua motivazione. (nella specie, con riguardo al contratto collettivo del 6 luglio 1977 per i dipendenti dei casinò municipali, si trattava di stabilire se l'art. 19, disciplinante il licenziamento del lavoratore per malattia superante il periodo di "comporto", trovasse applicazione retroattiva per fatti verificatisi anteriormente. I rappresentanti sindacali avevano concordemente escluso l'intento di regolamentare periodi di malattia pregressi, e la S.C., alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto che tali dichiarazioni non potessero essere disattese dal giudice del merito in base alla mera ed apodittica affermazione della loro erroneità). (V 215/80, mass n 403600).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 425, Contr. Coll. 06/07/1977 num. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)