Sez. L, Sentenza n. 2853 del 17/05/1979 (Rv. 399170 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO - CERTIFICAZIONE RELATIVA - FUNZIONE - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA ARTIGIANALE - ESCLUSIONE - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA.*
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO - CERTIFICAZIONE RELATIVA - FUNZIONE - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA ARTIGIANALE - ESCLUSIONE - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA.*
La certificazione dell'iscrizione di una ditta all'albo delle imprese artigiane, istituito con legge 25 luglio 1956 n 860, costituisce soltanto un mezzo di prova dell'esistenza obiettiva dei requisiti richiesti dall'art 1 della legge citata e rappresenta il presupposto indispensabile per fruire delle agevolazioni tributarie a favore delle imprese artigiane. Tale iscrizione, tuttavia, non attribuisce la qualifica artigianale in modo definitivo ed indiscutibile, ne preclude la possibilita di fornire la prova contraria da parte di chi sia interessato a contestare tale qualifica.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, DPR 23/10/1956 num. 1202 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)