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Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale

Testo in vigore al

Art. 218

1. I segretari comunali ed i segretari provinciali possono far parte delle associazioni autorizzate ai termini della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563.

Art. 219

1. Con decreto del Ministro per l'interno saranno stabilite le quote fisse da corrispondersi dai comuni e dalle provincie, per la costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro stesso pel pagamento del contributo annuale dovuto al Ministero delle comunicazioni, quale corrispettivo della concessione ferroviaria a tariffa ridotta al personale dei segretari comunali e dei segretari provinciali.

2. Le quote di cui al precedente comma sono stanziate nei bilanci dei comuni e delle provincie e versate entro il 31 agosto di ciascun anno, anticipatamente per l'anno successivo, nelle contabilita' speciali delle rispettive Prefetture, con imputazione alla categoria dei «servizi speciali non aventi attinenza col bilancio dello Stato».

3. Entro il 31 ottobre successivo, le Prefetture rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento, commutabile in quietanza di contabilita' speciale, alla Prefettura di Roma che le imputa alla stessa categoria, curandone la erogazione in conformita' delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno.

4. Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il Prefetto di Roma compila e rimette al Ministro apposito rendiconto.

5. L'esattore delle imposte dirette e' tenuto ad anticipare l'intera somma per conto del comune nel caso di mancanza di fondi in cassa, ai termini dell'art. 243.

Capo 2°. Degli impiegati e salariati del comune, della provincia e dei consorzi.

Art. 220

1. Uno speciale regolamento, per ciascun comune, provincia o consorzio, provvede a disciplinare lo stato giuridico degli impiegati e dei salariati, determinando specialmente, in quanto non sia preveduto dalla presente legge o dal regolamento per la esecuzione della medesima:

  1. 1° l'ordinamento dell'ufficio e, nei comuni piu' importanti, l'eventuale sua divisione in ripartizioni, il numero degli impiegati e dei salariati, la qualifica, la retribuzione di ciascun impiegato o salariato, in apposita pianta organica;

  2. 2° i requisiti per la nomina, le condizioni e le forme dei concorsi;

  3. 3° le disposizioni concernenti la carriera, le promozioni, gli aumenti periodici di stipendio o salario;

  4. 4° le attribuzioni, i doveri e le responsabilita' di ciascun impiegato o salariato e i relativi orari di servizio;

  5. 5° le norme riguardanti l'applicazione dello punizioni disciplinari, da graduarsi in relazione alla gravita' delle mancanze e, per i consorzi, anche quelle riguardanti la costituzione della commissione di disciplina. Le punizioni sono: la censura, la riduzione dello stipendio, la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, la revoca, la destituzione. Nessuna punizione disciplinare puo' essere inflitta, se non con provvedimento motivato e dopo che siano stati preventivamente contestati per iscritto gli addebiti all'interessato con la prescrizione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per le sue eventuali discolpe;

  6. 6° le norme relative alla sospensione cautelativa in pendenza di procedimento disciplinare. Tale sospensione non puo' eccedere la durata di sei mesi, salvo proroga per gravi motivi, previa autorizzazione del Prefetto;

  7. 7° le norme riguardanti i congedi, i collocamenti in aspettativa ed eventualmente in disponibilita' per soppressione di posto o per riduzione di organico;

  8. 8° le norme riguardanti i collocamenti a riposo.

2. Nei comuni, il cui ufficio sia diviso in ripartizioni, il regolamento deve altresi' contenere le norme per la costituzione della Commissione consultiva incaricata di dar parere sulle conferme, promozioni, aspettative, collocamenti a riposo d'ufficio e dispense dal servizio degli impiegati. Pei capi di ripartizione la Commissione consultiva e' costituita dal Podesta', dal vicepodesta' e dal segretario.

3. I consorzi, in relazione al loro scopo e alla loro durata, possono assumere impiegati e salariati con contratto a termine, anziche' in pianta stabile.

4. I comuni, le provincie ed i consorzi che conservano regolamenti propri per il trattamento di quiescenza dei loro dipendenti, assunti in servizio anteriormente alle date in cui e' stata resa obbligatoria la iscrizione delle varie categorie di personali di nuova nomina ai rispettivi Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, inseriranno nelle disposizioni transitorie del regolamento prescritto dal presente articolo, le norme riguardanti le pensioni e le indennita' contenute nei regolamenti predetti. Fermo il disposto dell'articolo 1, lettera b), del Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1177, nonche' dell'articolo unico del Regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 533, il trattamento delle pensioni e indennita', di cui sopra e' cenno, in nessun caso puo' essere piu' favorevole di quello stabilito per gli impiegati dello Stato.

Art. 221

1. Per essere nominato impiegato o salariato dei comuni, provincie e consorzi, oltre ai requisiti di cui all'articolo 7, e' necessario:

  1. 1) essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

  2. 2) non aver superato l'eta' di anni 35 alla data del provvedimento che bandisce il concorso.

2. Per gli aspiranti che abbiano le benemerenze militari e fasciste di cui all'articolo 174, n. 2 il limite e' elevato a norma di detto articolo.

3. Nessun limite puo' prescriversi per gli aspiranti che siano titolari di posti di ruolo presso amministrazioni comunali, provinciali e consorziali.

4. Il limite massimo di eta', per l'ammissione agli ultimi posti di ruolo negli impieghi d'ordine e nei posti di subalterno e salariato presso gli enti suddetti, e' prorogato al quarantacinquesimo anno in favore dei mutilati ed invalidi di guerra o per la Causa nazionale, nei casi in cui ricorra l'applicazione dell'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successiva estensione sull'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati ed invalidi.

5. Il personale in pianta stabile, licenziato per soppressione del comune, per scioglimento del consorzio, o per riduzione di organico ha diritto di partecipare ai concorsi per l'assunzione in posti di ruolo presso altre amministrazioni, con esenzione dal limite di eta', fino al compimento del biennio dalla data del licenziamento.

6. Fermo il requisito della maggiore eta' per il segretario della provincia e dei consorzi, il limite minimo di eta' per l'ammissione, in carriera dell'altro personale dei comuni, delle provincie e dei consorzi, e' fissato a diciotto anni.

Art. 222

1. Per la nomina a vice-segretario provinciale e' richiesta la laurea in giurisprudenza od altra riconosciuta equipollente agli effetti dell'ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello stato.

2. Per la nomina a vice-segretario comunale e' richiesto il diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

3. Le donne sono escluse dall'ufficio di vice-segretario comunale e di vice-segretario provinciale.

4. A nessun altro impiegato dei comuni e delle provincie puo', sotto qualsiasi denominazione, essere attribuita la qualifica di segretario.

Art. 223

1. E' obbligatorio il pubblico concorso per la nomina degli impiegati amministrativi e tecnici dei comuni, delle provincie e dei consorzi, qualora i regolamenti organici non disciplinino la nomina per promozione o concorso interno.

2. Le norme pei pubblici concorsi e per la formazione delle commissioni giudicatrici sono stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.16

Art. 224

1. La nomina degli impiegati o salariati dei comuni e delle provincie acquista carattere di stabilita' dopo un biennio di esperimento.

2. La dimissione per fine del periodo di esperimento deve essere disposta con deliberazione adottata, non piu' di sei mesi e non meno di tre mesi prima della scadenza del biennio. In tale deliberazione deve essere enunciata la causa generica della dimissione.

3. Contro tale deliberazione e' animoso ricorso per legittimita' al Consiglio di Stato, o ricorso straordinario al Re.

4. Il presente articolo si applica anche ai consorzi, qualora i rispettivi statuti ed i regolamenti organici assegnino ad essi impiegati in pianta stabile.

Art. 225

1. Gli impiegati o salariati, dimessi per fine del periodo di esperimento e riassunti in servizio, con o senza interruzione, presso lo stesso comune, la stessa provincia o lo stesso consorzio, ricongiungono al nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova.

Art. 226

1. Gli impiegati o salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi, nominati in via provvisoria o di esperimento, prestano la promessa solenne di cui all'art. 189; quelli che abbiano conseguito la stabilita' prestano il giuramento di cui all'art. 190.

2. La promessa ed il giuramento sono prescritti a pena di decadenza e vanno pronunciati innanzi al Capo della rispettiva amministrazione.

Art. 227

1. I comuni, le provincie ed i consorzi non possono modificare in danno dei rispettivi impiegati o salariati, che abbiano conseguito la stabilita', il trattamento economico gia' raggiunto, ovvero il trattamento di quiescenza in vigore quando l'impiegato ha raggiunto il limite massimo di eta' o di servizio occorrente per essere collocato a riposo a sua domanda.

Art. 228

1. Nella fissazione degli stipendi o dei salari degli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi, si deve tener conto delle condizioni finanziarie degli enti, delle condizioni economiche locali, dei requisiti richiesti per l'ammissione del personale, della natura ed importanza del servizio, dei rapporti tra i vari gradi dell'organico e di ogni altro elemento utile.

2. Gli stipendi ed i salari degli impiegati e salariati comunali devono essere usati in equa proporzione con quello del segretario comunale; e quelli degli impiegati e salariati della provincia in proporzione con quello del segretario provinciale.

3. Il servizio prestato dagli impiegati e salariati dei comuni e delle provincie presso altre amministrazioni, non puo' essere riconosciuto in loro favore agli effetti dell'anzianita' e degli aumenti periodici di stipendio. Il servizio da essi prestato presso la stessa amministrazione, precedentemente alla nomina a posti di ruolo, in qualita' di provvisori o di avventizi, puo' essere riconosciuto in loro favore, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, nella stessa misura stabilita per gli impiegati dello Stato.

4. In caso di promozione viene attribuito lo stipendio del nuovo grado che, tenuto conto degli aumenti periodici conseguibili nel grado stesso, risulti uguale a quello goduto nel precedente grado, ed, ove la tabella organica non preveda uno stipendio di importo uguale, e' attribuito lo stipendio immediatamente inferiore oltre ad assegno personale pari alla differenza tra tale stipendio e quello goduto nel grado inferiore, da riassorbire nei successivi aumenti periodici del nuovo grado.

5. Quando nella fissazione del trattamento economico e di quiescenza i regolamenti organici locali facciano richiamo a disposizioni riguardanti i dipendenti dello Stato, tale richiamo deve intendersi limitato esclusivamente alle disposizioni in vigore al momento dell'approvazione dei singoli regolamenti.

6. Sono nulle le disposizioni contrarie alla norma di cui al precedente comma, nonche' quelle con le quali i comuni, le provincie ed i consorzi, assumano a loro carico il pagamento della imposta di ricchezza mobile sugli stipendi e salari, ovvero i contributi dovuti dal personale per l'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni e per altro obbligo di legge.

Art. 229

1. Salvo il disposto dell'articolo 135, n. 17, le punizioni disciplinari a carico degli impiegati e salariati del comune, della provincia e dei consorzi sono inflitte dal capo della rispettiva amministrazione. Tranne che per la censura, il provvedimento deve essere preceduto dal motivato parere della Commissione di disciplina.

Art. 230

1. Per gli impiegati dei comuni e della provincia, la Commissione di disciplina, per ciascuna provincia, e' presieduta dal presidente del Tribunale civile e penale, alla cui giurisdizione appartiene il capoluogo della provincia o da un giudice da lui delegato, ed e' composta di due impiegati in pianta stabile dei Comuni o della provincia e di due rappresentanti dell'Amministrazione interessata, delegati, caso per caso, dal rispettivo Consiglio.

2. Entro il 15 dicembre, il presidente della Deputazione provinciale ed i sindaci dei comuni trasmettono al Prefetto le schede, ciascuna in busta chiusa, contenenti le designazioni fatte dai singoli impiegati per la scelta dei propri rappresentanti, accompagnandole con l'elenco degli impiegati che non abbiano preso parte alla votazione.

3. Ciascun impiegato scrive sulla scheda due nomi:

  1. 1) sono dichiarati eletti come effettivi i due candidati che ottengono maggior numero di voti e supplenti quelli che li seguono immediatamente.

4. Se per qualsiasi causa, durante il biennio, venga a mancare taluno degli eletti, i supplenti prendono il posto degli effettivi e coloro che ottennero maggior numero di voti sono nominati supplenti.

5. Lo scrutinio e' fatto dal Prefetto, con l'intervento del consigliere di Prefettura addetto al servizio dei comuni e del segretario del comune capoluogo della provincia, o, in caso di assenza o di impedimento, di altro impiegato del comune capoluogo designato dal sindaco.

6. I rappresentanti degli impiegati non possono partecipare alle Commissioni di disciplina, quando si proceda a carico di impiegati delle Amministrazioni presso le quali essi stessi prestano servizio.

Art. 231

1. Per i salariati, la Commissione di disciplina e' costituita, oltreche' del presidente e di due rappresentanti dell'Amministrazione interessata, come all'articolo precedente, di due rappresentanti dei salariati dei comuni e della provincia eletti da costoro con le modalita' stabilite nello stesse articolo.

2. Anche per i salariati si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 231-bis

1. Qualora, per qualsiasi causa, le Amministrazioni comunali o provinciali non provvedono alla nomina dei propri delegati a sensi degli articoli precedenti tali nomine sono fatte dal Prefetto.

2. Fino a quando non sara' possibile provvedere alla relativa elezione, in luogo dei rappresentanti degli impiegati o dei salariati saranno chiamati a far parte delle Commissioni provinciali, di cui agli articoli 230 e 231, due impiegati o due salariati dei Comuni o della provincia, di grado non inferiore a quello degli incolpati ed estranei all'Amministrazione interessata, nominati dal Prefetto.

Art. 232

1. Qualora gli organi competenti dell'amministrazione comunale, provinciale o consorziale non applichino le sanzioni disciplinari a carico dei rispettivi impiegati o salariati, il Prefetto invita gli organi stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, provvede d'ufficio con le modalita' prescritte per i procedimenti disciplinari.

2. Ove il Prefetto ritenga di dover applicare una sanzione piu' grave di quella della riduzione dello stipendio, promuove il parere della Commissione di disciplina.

3. Quando ricorrano gravi motivi, il Prefetto ha sempre facolta' di sospendere immediatamente dal grado con privazione dello stipendio l'impiegato o salariato, salvo l'ulteriore corso della procedura disciplinare.

4. Contro il provvedimento di licenziamento o di sospensione superiore a tre mesi e' ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e contro ogni altro provvedimento del Prefetto e' ammesso ricorso, soltanto per legittimita', al Consiglio stesso.

Art. 233

1. Gli impiegati o salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi possono essere in qualunque tempo licenziati per soppressione di posto o riduzione di organico, salve le disposizioni sul collocamento in disponibilita' contenute nei regolamenti locali.
Possono, altresi', essere dispensati per inabilita' fisica, incapacita' professionale o scarso rendimento. All'impiegato o salariato, proposto per la dispensa, e' assegnato un termine per presentare, ove lo creda, le sue deduzioni.

2. La deliberazione di dispensa deve essere motivata e preceduta, se sia determinata da inabilita' fisica, da visita medica collegiale.

3. Le amministrazioni degli enti predetti hanno facolta' di sciogliere i corpi organizzati, quando non rispondano piu' alle esigenze dei servizi e alle loro finalita', o quando risulti la necessita' di riparare a manchevolezze e deficienze che colpiscano l'intero organismo. Le deliberazioni di scioglimento non possono, pero', avere esecuzione, se non abbiano preventivamente riportato la omologazione del Ministero dell'Interno.

4. Contro i provvedimenti adottati a norma dei primi due comma del presente articolo e' ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, e contro le decisioni di questa al Consiglio di Stato.

5. Contro i provvedimenti di cui al terzo comma e' ammesso soltanto ricorso per legittimita' al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

Art. 234

1. Le disposizioni di cui agli articoli 213, 214 e 215 si applicano anche agli impiegati o salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi.

2. Alla dichiarazione delle dimissioni d'ufficio e all'accettazione delle dimissioni volontarie provvedono gli organi rispettivamente competenti per la nomina degli impiegati o salariati.

Capo 3°. Disposizioni comuni al segretario comunale, al segretario provinciale e agli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi .

Art. 235

1. Per l'ammissione e promozione agli impieghi presso le amministrazioni dei comuni, delle provincie, dei consorzi, nonche' presso le aziende municipalizzate, o in gestione diretta, comprese quelle di trasporto amministrate o mantenute col concorso di detti enti, e' richiesta l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Art. 236

1. Fermi i diritti concessi dalle disposizioni in vigore agli invalidi ed orfani di guerra e per la causa nazionale, ai reduci di guerra ed agli iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, ed ai soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, nelle assunzioni ai posti di segretario comunale o di segretario provinciale ed a quelli di impiegato o salariato presso le amministrazioni comunali, provinciali o consorziali e presso le aziende e stabilimenti dipendenti, sono preferiti a parita' di merito:

  1. 1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

  2. 2) i mutilati o invalidi di guerra e i mutilati o invalidi per la causa fascista;

  3. 3) gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista;

  4. 4) i feriti in combattimento nonche' quelli per la causa fascista, quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

  5. 5) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, coloro che abbiano la qualifica di squadrista e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purche' ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonche' i soci di diritto della Unione fascista tra le famiglie numerose;

  6. 6) i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista;

  7. 7) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per la causa fascista;

  8. 8) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

  9. 9) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella Amministrazione presso cui e' indetto il concorso;

  10. 10) coloro che rivestano la qualifica di ufficiali di complemento, ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perche' non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volonta';

  11. 11) i coniugati, con riguardo al numero dei figli.

2. Gli stessi diritti concernenti i decorati, mutilati, invalidi e feriti, sia di guerra, come per la causa nazionale, i combattenti, ed i loro congiunti, competono, altresi', ai combattenti in dipendenza, delle operazioni militari nelle Colonie dell'Africa Orientale Italiana o in servizio militare non isolato all'estero, ed ai loro congiunti.

3. Fra gli aspiranti che appartengono ad una delle categorie suindicate ai numeri da 1 a 10 hanno la precedenza nelle categorie medesime, salve le eccezioni predette, i coniugati e fra questi coloro che hanno maggior numero di figli.

4. In via subordinata, nelle categorie indicate ai numeri da 1 a 8 e ai numeri 10 e 11, hanno la precedenza coloro che prestino, comunque, lodevole servizio presso le Amministrazioni di cui all'articolo precedente.

5. Quando la precedenza non puo' essere stabilita in base alle norme suindicate per parita' di requisiti, essa e' determinata dalla eta'.

Art. 237

1. Sono estese, in quanto applicabili, ai segretari comunali, ai segretari provinciali ed all'altro personale delle Amministrazioni comunali, provinciali e consorziali, nonche' delle aziende municipalizzate in gestione diretta, comprese quelle di trasporto amministrate o mantenute col concorso di detti enti, le disposizioni vigenti per le Amministrazioni dello Stato in favore dei mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, degli orfani ed altri congiunti dei caduti in guerra o per la causa nazionale, nonche' degli ex combattenti in genere, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dei feriti per la causa nazionale iscritti ininterrottamente al Partito dalla data dall'evento che fu causa della ferita, degli squadristi e di quelli che sono in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma.

2. Sono estese, altresi', al personale suddetto, in quanto applicabili, le disposizioni in vigore per le Amministrazioni dello Stato in favore di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale Italiana, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero, hanno partecipato ad operazioni militari, entro il periodo 6 maggio 1936-XIV - 31 luglio 1939-XVII, nonche' agli orfani ed altri congiunti decaduti ed ai soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose.

3. Il tempo di appartenenza ai Fasci di combattimento anteriore alla data del 28 ottobre 1922 e quello trascorso in servizio militare prestato nei reparti combattenti durante la guerra 1915-1918, e durante le operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ed all'estero in servizio non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, e' computato in aumento al servizio di ruolo per la parte di tempo anteriore alla nomina in ruolo ai fini del raggiungimento dei periodi minimi di anzianita' richiesti per la promozione dal grado iniziale, VIII o VII per i segretari comunali e IV per i segretari provinciali, a quello immediatamente superiore.