Sez. 3, Ordinanza n. 16006 del 07/06/2024 (Rv. 671267-02)
FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - STORICO-EVOLUTIVA | Interpretazione di norme processuali - Mutamento - Giustificazione - Condizioni - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - STORICO-EVOLUTIVA
L'interpretazione di una norma processuale consolidata può essere abbandonata solo in presenza di forti ed apprezzabili ragioni giustificative, indotte dal mutare di fenomeni sociali o del contesto normativo, oppure quando l'interpretazione consolidata risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa o dia luogo a risultati disfunzionali, irrazionali o "ingiusti", atteso che l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione delle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di "giustizia" del processo; ne consegue che, ove siano compatibili con la lettera della legge due diverse interpretazioni, è doveroso preferire quella sulla cui base si sia formata una sufficiente stabilità di applicazione nella giurisprudenza della Corte di cassazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'interpretazione giurisprudenziale consolidata della norma processuale di cui all'attuale art. 63 d.P.R. n. 602 del 1973, riguardante le limitazioni probatorie del terzo opponente all'esecuzione mobiliare esattoriale, ritenendo non accoglibile la diversa - benché non implausibile - lettura della disposizione offerta dalla ricorrente).
Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)