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Sez. 2, Sentenza n. 22495 del 26/10/2007 (Rv. 600063 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE | Articolo 9, nr. 2, d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 - Distanza minima assoluta di 10 metri tra i fabbricati - Presenza di una sola parete antistante finestrata - Applicabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600063-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE

In tema di distanze tra le costruzioni, l'articolo 9, nr. 2), del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 prescrive, con disposizione tassativa ed inderogabile, la distanza minima assoluta di 10 metri tra i fabbricati anche nel caso in cui solo una delle pareti antistanti risulti finestrata e non entrambe.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)