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Sez. L, Sentenza n. 11661 del 02/11/1991 (Rv. 474485 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Ciechi, invalidi e mutilati - Assunzione obbligatoria | Successivo licenziamento collettivo - Liceità - Nuova assunzione di appartenenti alle categorie protette - Condizione - Limitazione alla licenziabilità con provvedimento collettivo poste dall'art. 9 D.L. n. 17 del 1983 - Ambito di applicazione.
Stato
decisa il 1991-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474485-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Ciechi, invalidi e mutilati - Assunzione obbligatoria

Il lavoratore assunto nelle forme del collocamento obbligatorio può essere legittimamente ricompreso - sempre che siano osservati i criteri di selezione eventualmente pattuiti con le organizzazioni sindacali - fra quelli colpiti da licenziamento collettivo per riduzione di personale, in esito al quale, ove si determini, presso l'impresa, "scopertura" dei posti da destinare ad invalidi civili secondo l'adeguata percentuale fissata dalla legge, l'imprenditore è soltanto obbligato ad assumere nel prosieguo nuovi lavoratori appartenenti alla categoria protetta, in base all'apposita richiesta che è tenuto a presentare all'ufficio di collocamento; mentre le limitazioni poste alla licenziabilità, con provvedimento collettivo, degli invalidi, per effetto dell'art. 9 del D.L. 29 gennaio 1983 n. 17 - convertito in legge 25 marzo 1983 n. 79 -, operano con esclusivo riguardo a quelle imprese che si trovino impegnate in processi di ristrutturazione, conversione o riorganizzazione produttive o soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. 30 gennaio 1979 n. 26 - convertito in legge 3 aprile 1979 n. 95 - o per le quali sia stata accertata dal C.I.P.I. la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario a norma della legge 20 dicembre 1974 n. 684 e successive modificazioni.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 20/12/1974 num. 684, Legge 12/08/1977 num. 675 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 9 CORTE COST., Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)