Sez. 3, Sentenza n. 10739 del 11/08/2000 (Rv. 539545 - 01)
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO | Obbligo di rimettere al mandante tutto quanto ricevuto a causa del mandato - Anche in ipotesi di impossibilità dell'attività gestoria o di revoca del mandato - Sussistenza.
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO
L'obbligo posto a carico del mandatario di rimettere al mandante tutto quello che ha ricevuto a causa del mandato (art. 1713, primo comma, cod.civ.) non sorge solo a seguito della conclusione dell'attività gestoria, ma anche quando si accerti l'impossibilità di eseguirla o quando vi sia stata la revoca del mandato, poiché in entrambi questi ultimi casi il mandatario non ha più titolo per trattenere quanto gli è stato somministrato dal mandante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1713, Cod. Civ. art. 1722
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)