diritto.io

Regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione del 17 settembre 2009 recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo ai procedimenti dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (rifusione)

Testo in vigore al

Art. 54 Certificato di privativa comunitaria per ritrovati vegetali

1.

Quando concede una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, l'Ufficio rilascia, insieme alla decisione, un certificato di privativa comunitaria per ritrovati vegetali come prova della concessione.

Tale certificato è rilasciato dall'Ufficio, sotto forma di documento digitale, al titolare del diritto della privativa o al suo rappresentante legale.

2. L'Ufficio rilascia il certificato di privativa comunitaria per ritrovati vegetali nelle lingue ufficiali dell'Unione europea scelte dal titolare interessato.

3. Su richiesta, l'Ufficio può rilasciare una copia all'interessato, nel caso di comprovato smarrimento o distruzione del certificato originale.

Art. 55 Comunicazione

Salvo disposizioni contrarie, le comunicazioni dell'Ufficio o di un ufficio d'esame menzionano almeno il nome dell'agente competente.

Art. 56 Diritto di audizione

1. Se l'Ufficio rileva che non è possibile prendere una decisione sulla base della domanda presentata, deve comunicare le irregolarità alla parte nel procedimento interessato, chiedendole di sanarle entro un termine da esso stabilito. In caso contrario, l'Ufficio prende la sua decisione.

2. L'Ufficio comunica le eventuali osservazioni da una parte alle altre parti nel medesimo procedimento chiedendo loro, se lo ritiene necessario, di rispondere entro un termine da esso stabilito. In assenza di risposte entro detto termine, l'Ufficio non prende in considerazione eventuali documenti pervenuti successivamente.

Art. 57 Documenti presentati dalle parti

1.

I documenti presentati dalle parti devono essere trasmessi tramite posta, consegna a mano o mezzi di comunicazione elettronici.

Il presidente dell'Ufficio determina le modalità della trasmissione elettronica.

2. Un documento presentato dalle parti si considera ricevuto alla data in cui esso è effettivamente pervenuto, oppure nel caso di un documento trasmesso per via elettronica, alla data in cui il documento è ricevuto elettronicamente dall'Ufficio.

3.

Fatta eccezione per i documenti allegati, i documenti presentati dalle parti devono essere firmati dalle parti stesse o dal loro rappresentante legale.

Se un documento è trasmesso elettronicamente all'Ufficio, l'indicazione del nome del mittente e l'autenticazione elettronica, costituita da un corretto inserimento di login e password, è considerata equivalente alla firma.

4.

Se un documento non è stato debitamente firmato, è incompleto o illeggibile oppure se l'Ufficio nutre dubbi sulla sua esattezza, l'Ufficio informa il mittente e lo invita a presentare l'originale del documento firmato conformemente al paragrafo 3 o a ritrasmettere una copia dell'originale entro un mese.

Se la richiesta è soddisfatta entro il termine specificato, la data di ricevimento del documento firmato o della ritrasmissione è considerata la data di ricevimento del primo documento. Se la richiesta non è soddisfatta entro il termine stabilito, il documento si considera non ricevuto.

5.

I documenti presentati da una parte devono essere trasmessi su supporto elettronico o cartaceo alle altre parti e all'ufficio d'esame interessato.

In caso di presentazione su supporto cartaceo, i documenti che riguardano il procedimento, o due o più domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali o di licenza, vengono presentati in un numero di copie sufficienti. Le spese per la fornitura delle copie mancanti sono a carico della parte interessata.

Art. 58 Prove documentali

1. Le prove documentali di sentenze o decisioni che non provengono dall'Ufficio o altre prove documentali presentate da una parte possono essere fornite mediante documento digitale o copia non autenticata.

2. Se l'Ufficio dubita dell'autenticità delle prove di cui al paragrafo 1, può chiedere la presentazione dell'originale o di una copia autenticata.

Capo II. Procedimento orale e istruzione

Art. 59 Citazione a comparire nel procedimento orale

1. Nella citazione delle parti a comparire nel procedimento orale di cui all'articolo 77 del regolamento di base, va inserito un richiamo al paragrafo 2 del presente articolo. Viene dato un preavviso di almeno un mese per le citazioni delle parti, a meno che queste e l'Ufficio non si accordino su un termine più breve.

2. Nel caso di mancata comparizione di una parte ritualmente citata a comparire dinanzi all'Ufficio, il procedimento può continuare in sua assenza.

Art. 60 Istruzione da parte dell'Ufficio

1. Se ritiene necessario sentire le deposizioni delle parti, dei testimoni o dei periti, o eseguire un'ispezione, l'Ufficio decide in tal senso, stabilendo le misure di istruzione cui intende ricorrere, i fatti da provare e la data, l'ora e il luogo delle audizioni o delle ispezioni. Se una parte chiede la deposizione di testimoni e periti, la decisione dell'Ufficio stabilisce il termine entro cui la parte richiedente deve comunicare all'Ufficio i nomi e gli indirizzi dei testimoni e dei periti che desidera siano sentiti.

2. Viene dato un preavviso di almeno un mese per la citazione di una parte, di un testimone o di un perito, a meno che l'Ufficio e gli interessati non si accordino su un termine più breve. La citazione contiene quanto segue:

  1. a) un estratto della decisione di cui al paragrafo 1, da cui risulti in particolare la data, l'ora e il luogo dell'ispezione ordinata e che indichi i fatti sui quali le parti, i testimoni e i periti devono essere sentiti;

  2. b) i nomi delle parti e i dati relativi ai diritti dei testimoni o dei periti in forza dell'articolo 62, paragrafi 2, 3 e 4;

  3. c) l'indicazione che la parte, il testimone o il perito possono chiedere di essere sentiti dalle competenti autorità, giudiziarie o non, del proprio Stato del domicilio e la richiesta che l'interessato informi l'Ufficio, entro un termine da quest'ultimo fissato, se è disposto a comparire dinanzi all'Ufficio.

3. Prima di essere sentiti la parte, il testimone o il perito vengono informati che l'Ufficio può chiedere alle competenti autorità, giudiziarie o non, del loro Stato del domicilio, di riesaminare la deposizione resa sotto giuramento o in un'altra forma vincolante.

4. Le parti sono informate dell'audizione di un testimone o di un perito dinanzi alle competenti autorità, giudiziarie o non. Esse hanno il diritto di essere presenti e di rivolgere, tramite tali autorità o direttamente, domande alle parti, ai testimoni e ai periti chiamati a deporre.

Art. 61 Incarico a periti

1. L'Ufficio decide in che forma deve essere presentata la perizia commissionata a un perito.

2. Il mandato del perito contiene:

  1. a) una descrizione circostanziata dei suoi compiti;

  2. b) il termine per la presentazione della perizia;

  3. c) i nomi delle parti;

  4. d) i dati relativi ai diritti di cui è titolare in forza dell'articolo 62, paragrafi 2, 3 e 4.

3. Ai fini della relazione del perito, l'Ufficio può chiedere che l'ufficio d'esame che ha effettuato l'esame tecnico della varietà considerata metta a disposizione il materiale conformemente alle istruzioni date. Se necessario, l'Ufficio può anche chiedere materiale alle parti o a terzi.

4. Alle parti viene fornita una copia ed eventualmente una traduzione di ogni perizia scritta.

5. Le parti possono ricusare un perito. Si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 48, paragrafo 3, e l'articolo 81, paragrafo 2, del regolamento di base.

6. L'articolo 13, paragrafi 2 e 3, si applica, mutatis mutandis, ai periti designati dall'Ufficio. L'Ufficio informa i periti designati circa gli obblighi di riservatezza.

Art. 62 Costi dell'istruzione

1. L'istruzione può essere subordinata alla condizione che la parte richiedente l'istruzione depositi una somma il cui importo è fissato dall'Ufficio in funzione della stima delle spese.

2. I testimoni e i periti citati a comparire dinanzi all'Ufficio hanno diritto a un adeguato rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. L'Ufficio può concedere loro un anticipo.

3. I testimoni che hanno diritto al rimborso di cui al paragrafo 2 hanno altresì diritto a un adeguato compenso per il mancato guadagno e i periti, che non siano agenti dell'ufficio d'esame, hanno diritto a un onorario per i loro servizi. I versamenti sono eseguiti ai testimoni dopo la deposizione e ai periti dopo l'espletamento dei loro compiti.

4.

I pagamenti delle somme, dovute in forza dei paragrafi 2 e 3 e conformemente alla tabella tariffaria fissata dall'allegato I del presente regolamento, sono eseguiti dall'Ufficio.

La parte che ha richiesto la deposizione di testimoni o periti rimborsa all'Ufficio i costi di tale deposizione, salvo decisione di ripartizione e determinazione delle spese a norma dell'articolo 52.

Art. 63 Verbali del procedimento orale e dell'istruzione

1. I verbali del procedimento orale e dell'istruzione contengono i relativi elementi essenziali, le dichiarazioni pertinenti e le posizioni delle parti, le deposizioni dei testimoni o dei periti e il risultato delle eventuali ispezioni. I verbali includono altresì i nomi dei funzionari dell'Ufficio, delle parti, dei loro rappresentanti legali e dei testimoni e periti presenti.

2. Il verbale della deposizione di un testimone, di un perito o di una parte viene letto o presentato all'interessato in modo che possa esaminarlo. Il verbale dà conto dell'avvenuto espletamento di detta formalità e della sua approvazione da parte della persona che ha deposto. In caso di mancata approvazione, vanno indicate le sue obiezioni.

3. Il verbale è firmato dalla persona che lo redige e dalla persona che conduce il procedimento orale o l'istruzione.

4. Alle parti viene fornita una copia e, se necessario, una traduzione del verbale.

Capo III. Notificazione

Art. 64 Disposizioni generali

1. Nel procedimento dinanzi all'Ufficio i documenti che devono essere notificati dall'Ufficio a una parte sono presentati in formato digitale, in copia non autenticata, sotto forma di tabulato o in originale. I documenti di altre parti possono essere notificati in copia non autenticata.

2. Se una o più parti hanno designato un rappresentante legale, i documenti vengono notificati conformemente al disposto del paragrafo 1.

3. La notificazione è effettuata in uno o più dei modi seguenti:

  1. a) con mezzi di trasmissione elettronici o altri mezzi tecnici conformemente all'articolo 64 bis;

  2. b) per posta, conformemente all'articolo 65;

  3. c) con consegna a mano, conformemente all'articolo 66;

  4. d) mediante pubblicazione a norma dell'articolo 67.

4. I documenti o le copie dei documenti per i quali è prevista la notificazione a norma dell'articolo 79 del regolamento di base sono notificati per via elettronica con modalità determinate dal presidente dell'Ufficio o per posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 64 bis Notificazione per via elettronica o altri mezzi tecnici

1. La notificazione per via elettronica è effettuata mediante invio di una copia digitale del documento da notificare. La notificazione si considera effettuata alla data in cui la comunicazione è stata ricevuta dal destinatario. Il presidente dell'Ufficio determina le modalità di notifica mediante trasmissione elettronica.

2. Quando la notificazione è effettuata per via elettronica, la parte, compreso il suo rappresentante legale, fornisce all'Ufficio un indirizzo di posta elettronica per tutte le comunicazioni ufficiali.

3. Il presidente dell'Ufficio determina le modalità di notifica mediante altri mezzi tecnici di comunicazione.

Art. 65 Notificazione per posta

1. La notificazione a destinatari che non abbiano il domicilio, la sede o uno stabilimento nella Comunità e che non abbiano designato un rappresentante legale conformemente all'articolo 82 del regolamento di base viene effettuata inviando i documenti tramite semplice lettera all'ultimo indirizzo del destinatario noto all'Ufficio. La notificazione si considera avvenuta per posta anche se la lettera viene rinviata in quanto non recapitabile al destinatario.

2. Quando la notificazione avviene tramite lettera raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, la raccomandata si considera consegnata al destinatario il decimo giorno successivo alla spedizione, salvo che la lettera non gli sia pervenuta o gli sia pervenuta in altra data; in caso di controversia, spetta all'Ufficio stabilire che la lettera è giunta a destinazione o stabilire la data in cui la lettera è stata recapitata al destinatario.

3. La notificazione tramite lettera raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, si considera avvenuta anche se il destinatario rifiuta di accettare la lettera o di accusarne ricevuta.

4. Negli altri casi di notificazione per posta, non contemplati dai paragrafi 1, 2 e 3, si applica la legge dello Stato sul territorio del quale la notificazione viene eseguita.

Art. 66 Notificazione con consegna a mano

Presso i locali dell'Ufficio può essere eseguita la notificazione di un documento con consegna a mano al destinatario, il quale ne accusa ricevuta. La notificazione si considera avvenuta anche se il destinatario rifiuta di ricevere il documento o di accusare ricevuta.

Art. 66 bis Notificazione a un rappresentante legale

1. Se è stato nominato un rappresentante legale, o se il richiedente indicato per primo in una domanda comune a norma dell'articolo 73, paragrafo 5, è considerato come rappresentante legale, le notifiche sono indirizzate al rappresentante legale.

2. Qualora per una sola parte sia stato nominato più di un rappresentante legale, è sufficiente la notifica a uno di questi rappresentanti, a meno che non sia stato indicato uno specifico indirizzo per le notificazioni.

3. Se più parti hanno designato un rappresentante legale comune, è sufficiente la notifica dei documenti pertinenti a quel rappresentante.

Art. 67 Inserzione

Se non è possibile reperire l'indirizzo del destinatario o se la notificazione a norma dell'articolo 64, paragrafo 4, è risultata impossibile, anche dopo un secondo tentativo da parte dell'Ufficio, la notificazione viene eseguita tramite un'inserzione nella pubblicazione periodica di cui all'articolo 89 del regolamento di base. Il presidente dell'Ufficio stabilisce le modalità della pubblicazione dell'inserzione e il periodo entro cui il documento pertinente è considerato notificato.

Art. 68 Notificazione irregolare

Se l'Ufficio non è in grado di provare che un documento pervenuto al destinatario è stato ritualmente notificato o se le disposizioni relative alla notificazione non sono state rispettate, il documento si considera notificato alla data stabilita dall'Ufficio come data di ricezione.

Capo IV. Termini e interruzione del procedimento

Art. 69 Computo dei termini

1. I termini sono fissati con riferimento ad anni, mesi, settimane o giorni.

2. I termini decorrono dal giorno successivo a quello in cui si verifica il fatto considerato, fatto che può consistere in un atto o nella scadenza di un altro termine. Salvo disposizioni contrarie, quando l'atto è una notificazione, il fatto considerato è la ricezione del documento notificato.

3. In deroga al disposto del paragrafo 2, i termini possono decorrere dal quindicesimo giorno successivo al giorno della pubblicazione di un atto quando si tratta dell'inserzione di cui all'articolo 67, di una decisione dell'Ufficio non notificata all'interessato o di un atto di una parte che deve essere pubblicata.

4. Se è espresso in anni, il termine scade, dopo il numero di anni stabilito, nello stesso mese e nello stesso giorno del mese e del giorno in cui si è verificato il fatto; se il mese pertinente non ha un giorno con lo stesso numero, il termine scade l'ultimo giorno di tale mese.

5. Se è espresso in mesi, il termine scade, dopo il numero di mesi stabilito, il giorno che porta lo stesso numero del giorno in cui si è verificato il fatto; se il mese pertinente non ha un giorno con lo stesso numero, il termine scade l'ultimo giorno di tale mese.

6. Se è espresso in settimane, il termine scade, dopo il numero di settimane stabilito, il giorno che porta lo stesso nome del giorno in cui è avvenuto il fatto.

Art. 70 Durata dei termini

Se il regolamento di base o il presente regolamento specificano un termine che deve essere stabilito dall'Ufficio, tale termine non deve essere inferiore a un mese né superiore a tre mesi. In alcuni casi speciali il termine può essere prorogato per un massimo di sei mesi, su richiesta presentata prima della scadenza del termine stesso.

Art. 71 Proroga dei termini

1. Se un termine scade un giorno in cui l'Ufficio non è aperto per poter ricevere i documenti o in cui, per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, nella località in cui è situato l'Ufficio non viene distribuita la posta ordinaria, il termine è prorogato fino al primo giorno in cui l'Ufficio è aperto per poter ricevere i documenti e in cui viene distribuita la posta ordinaria. I giorni di cui alla prima frase sono decisi dal presidente dell'Ufficio prima dell'inizio di ogni anno civile e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale di cui all'articolo 87.

2.

Se un termine scade in un giorno in cui vi sia un'interruzione generale o una conseguente turbativa del servizio di distribuzione della posta in uno Stato membro o tra lo Stato membro e l'Ufficio, il termine è prorogato fino al primo giorno successivo alla fine del periodo di interruzione o di ritardo della consegna della posta per le parti aventi domicilio, sede o stabilimento nello Stato membro interessato o che hanno designato rappresentanti legali aventi sede in tale Stato. Nel caso in cui lo Stato membro interessato sia lo Stato in cui è situato l'Ufficio, la presente disposizione si applica a tutte le parti. La durata del periodo di interruzione o di turbativa è conforme a quanto constatato e comunicato dal presidente dell'Ufficio.

Per quanto riguarda i documenti trasmessi elettronicamente, il primo comma si applica mutatis mutandis qualora si verifichi un'interruzione del collegamento dell'Ufficio, o di una parte, ai mezzi elettronici di comunicazione. Le parti dimostrano l'interruzione del collegamento da parte del fornitore.

3. Il dispositivo dei paragrafi 1 e 2 si applica, mutatis mutandis, agli organismi nazionali o alle sezioni distaccate di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento di base, come pure agli uffici d'esame.

Art. 72 Interruzione del procedimento

1. Il procedimento dinanzi all'Ufficio è interrotto nei casi seguenti:

  1. a) decesso o incapacità giuridica del richiedente e del titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o del richiedente una licenza che deve essere concessa dall'Ufficio o di un avente diritto a usufruire di tale licenza o del rappresentante legale di dette parti;

  2. b) impedimento giuridico sopravvenuto di dette parti a continuare il procedimento dinanzi all'Ufficio, derivante da un'azione contro i loro beni.

2. Se i dati necessari relativi all'identità della persona autorizzata a continuare il procedimento come parte o del rappresentante legale sono stati iscritti nel registro, l'Ufficio comunica a tali persone e alle altre parti la prosecuzione del procedimento stessa dalla data decisa dall'Ufficio.

3. I termini riprendono a decorrere dal giorno in cui viene ripreso il procedimento.

4. L'interruzione del procedimento non incide sulla continuazione dell'esame tecnico o della verifica della varietà interessata da parte dell'ufficio d'esame, se le tasse relative a detto esame sono già state pagate all'Ufficio.