Sez. 1, Sentenza n. 1928 del 13/06/1973 Ud. (dep. 08/03/1974) Rv. 126384 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RECUPERO DI PARTE DELLA COSA SOTTRATTA AD OPERA ESCLUSIVA DI UN TERZO - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RECUPERO DI PARTE DELLA COSA SOTTRATTA AD OPERA ESCLUSIVA DI UN TERZO - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
Il momento della valutazione del danno, ai fini dell'attenuante prevista dall'art 62 n 6 cod pen, e quello della consumazione del reato; conseguentemente essa non e applicabile quando la cosa mobile sottratta sia stata in parte recuperata ad opera esclusiva di un terzo (nella specie dalla polizia giudiziaria), in quanto viene in tal caso a mancare la condizione alla quale il beneficio e subordinato e cioe la integralita del risarcimento, che e considerata non tanto dal punto di vista del soddisfacimento degli interessi civili dell'avente diritto, quanto in funzione della condotta del colpevole dopo il reato, come sintomo della sua resipiscenza e della sua attenuata capacita a delinquere.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)