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Sez. 5, Sentenza n. 29808 del 19/11/2024 (Rv. 672961-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Avvisi di accertamento - Motivazione per relationem - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672961-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE

In tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem, disciplinata dall'art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, è legittima anche se l'atto a cui si rinvia non è stato ricevuto dal contribuente, purché sia dimostrato, anche attraverso altri atti, che egli ne ha avuto una conoscenza tale da poter predisporre le sue difese. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto sufficientemente motivato l'avviso che richiamava un p.v.c., precedentemente notificato al professionista che difendeva il contribuente, e gli atti di un procedimento penale, attivato nei confronti di quest'ultimo e concluso con una sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.c.).

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 3 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)